Pensioni: come funziona il cumulo dei redditi da lavoro autonomo

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Pensioni e cumulo dei redditi da lavoro autonomo. La tua pensione non è sufficiente a garantirti un tenore di vita adeguato alle tue esigenze? Hai deciso di avviare o continuare un’attività di lavoro autonoma? Sappi che secondo il nostro ordinamento bisogna dichiarare i redditi percepiti da tale attività, in quanto esiste una legge che non permette il cumulo totale tra i due redditi. Pertanto è necessario far sapere all’INPS l’esatto ammontare ricevuto mediante la dichiarazione reddituale (mod. “RED”), al fine di determinare la corrispondente decurtazione sul cedolino pensionistico. La norma che disciplina la parziale incumulabilità con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo è l’art. 10, del D.Lgs. n. 503/1992. Al comma 4 del menzionato articolo il legislatore ha stabilito che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno.

Le istruzioni operative circa il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione, sono state dettagliatamente esplicitate dall’Inps con il Messaggio n. 4430 del 27 novembre 2019. Ecco come funziona il cumulo dei redditi da lavoro autonomo per i pensionati.

> Quota 100: dichiarazione dei redditi obbligatoria. Istruzioni <

Pensioni: soggetti esclusi dal divieto di cumulo

Non tutti i pensionati che svolgono un’attività autonoma sono soggetti al divieto di cumulo. Infatti, esistono determinate tipologie e categorie di trattamenti previdenziali che rimangono esclusi dall’incumulabilità, ossia:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’art. 19 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Particolare menzione merita l’assegno d’invalidità, in quanto nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla L. n. 335/1995. Si ricorda, in particolare, che le predetta tabella prevede una riduzione dell’assegno pensionistico pari al:

  • 25%, in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld (2.052 euro per l’anno 2019);
  • 50%, in caso di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld (2.565 per l’anno 2019).

Pensioni: casi di esclusione dal divieto di cumulo

Tutti i pensionati che non rientrano in uno dei predetti punti, sono in via teorica assoggettati al divieto di cumulo, quindi obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi all’Inps. Però esistono dei casi particolari che meritano attenzione.

Ad esempio, nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fpld relativo al corrispondente anno (pari a 6.596,46 euro), l’art. 10, co. 2, del D.Lgs n. 503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano.

Altro caso particolare riguarda i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Anche qui, l’art. 10, co. 5, del D.Lgs n. 503/1992 dispone che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili.

Analogo discorso può essere fatto per le indennità percepite dal giudice di pace, poiché è prevista la cumulabilità con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Pensioni: redditi cumulabili al 100%

Inoltre, sono interamente cumulabili:

  • le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei);
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • le indennità dei pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario;
  • le remunerazioni percepite dai sacerdoti.

Pensioni: quali redditi dichiarare in caso di incumulabilità

In merito alle modalità di dichiarazione dei redditi, il documento di prassi specifica che devono essere comunicati i redditi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Si specifica, al riguardo, che il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Pensioni: modalità d’invio della domanda

Passando alle modalità d’invio della domanda, il pensionato è tenuto a inoltrare la domanda in via telematica sul sito Inps. Nello specifico, occorre compilare e inoltrare il Mod. “RED”, disponibile tra “Tutti i servizi”, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”.

Oltre al canale telematico, gli interessati possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile:

  • al numero 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Pensioni: sanzioni per omessa dichiarazione redditi

È importante specificare, infine, che in caso di omissione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Tale somma sarà poi in seguito prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

 

Daniele Bonaddio

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