Pensioni 2026: stop a Quota 103 e Opzione Donna. Resta Ape sociale. Cosa cambia quest’anno

Si restringono le strade di uscita anticipata.

Paolo Ballanti 12/01/26
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La legge di bilancio per l’annualità corrente (approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199) per mezzo dell’articolo 1, comma 162 estende APE sociale sino al 31 dicembre 2026 a beneficio di quanti hanno compiuto 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1, Legge numero 232/2016.

Lo stesso destino, tuttavia, non è stato riservato ad altre forme di accesso anticipato alla pensione quali Quota 103 e Opzione donna.

Nel testo della Manovra 2026 manca infatti l’estensione temporale dei due istituti che, pertanto, restano disponibili per quanti hanno maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (Opzione donna) e il 31 dicembre 2025 (Quota 103).

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

A chi spetta ancora Quota 103

In via sperimentale per le annualità 2023, 2024 e 2025 i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alle Gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) possono conseguire un trattamento di pensione anticipata flessibile (cosiddetta Quota 103) al raggiungimento di:

  • Un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Una precisazione che assume particolare rilevanza alla luce della mancata proroga di Quota 103 ad opera della Manovra 2026 è quella per cui il diritto alla pensione anticipata, se conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente.

Calcolo di Quota 103
Con riguardo, peraltro, ai soggetti che maturano i requisiti nel 2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata è:

  • Determinato secondo le regole del calcolo contributivo;
  • Riconosciuto per un valore lordo massimo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo (pari, per il 2025, ad euro 2.413,60) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento di vecchiaia.

L’incumulabilità
La somma percepita a titolo di pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Fanno eccezione i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui.

Le finestre
Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025 Quota 103 decorre trascorsi i seguenti termini (finestre):

  • Sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi (la decorrenza non può pertanto essere anteriore al 1° settembre 2025, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una
  • Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero al 2 agosto 2025, se la liquidazione è a carico della Gestione esclusiva dell’AGO);
  • Nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

In quest’ultima ipotesi la decorrenza non può essere anteriore:

  • Al 2 ottobre 2025 se il trattamento è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;
  • Al 1° novembre 2025 se la liquidazione compete ad una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Manca all’appello anche Opzione donna

La Manovra 2026 al pari di Quota 103 non ha esteso la possibilità di accedere ad Opzione donna che, pertanto, resta riservata alle lavoratrici che optano per il calcolo contributivo e maturano entro il 31 dicembre 2024:

  • Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • Un’età anagrafica almeno pari a 61 anni (60 anni con un figlio, 59 anni con due o più figli).

L’opzione per il trattamento pensionistico anticipato è riservata a coloro che, all’atto della presentazione della domanda, si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Assistere da almeno sei mesi continuativi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore o uguale al 74 per cento;
  • Essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per la gestione della crisi aziendale (in tal caso l’età richiesta è sempre 59 anni, a prescindere dal numero dei figli).

Le finestre
Per l’accesso ad Opzione donna opera un regime di finestre simile a quello di Quota 103.
Non a caso tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva decorrenza della prestazione devono trascorrere almeno:

  • Dodici mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • Diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

Calcolo contributivo
La pensione anticipata Opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

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Legge di bilancio 2026

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Estesa APE sociale

Come anticipato in premessa l’articolo 1, comma 162 della Manovra 2026 riconosce l’accesso ad APE sociale sino al 31 dicembre 2026.

Possono beneficiare dell’anticipo pensionistico i soggetti che hanno cessato l’attività lavorativa, non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto e si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179, articolo 1, Legge numero 232/2016, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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