Pensione precoci 2019: chi ne ha diritto e come funziona

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Pensione precoci 2019 per persone che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro molto giovani. I lavoratori che hanno iniziato a lavorare, e quindi a versare anche i corrispondenti contributi previdenziali, in età molto giovane possono accedere alla pensione prima dei requisiti ordinari (pensione anticipata).

Infatti, chi ha lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo, e risulta in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (rientrando nel cd. “sistema misto”), può optare per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro con soli 41 anni di contributi (c.d. “pensione precoci”).

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Pensione precoci 2019: 5 mesi in più per incremento speranza di vita

La normativa non subisce variazioni sostanziali per il 2019 Il requisito contributivo, però, è soggetto agli incrementi di speranza di vita stimata dell’Istat, che aumenta di ulteriori 5 mesi i contributi da raggiungere. Pertanto, dal 1° gennaio 2019, occorre maturare ben 41 anni e 5 mesi di contributi.

Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 199 della L. n. 232/2016), decorrente dal 1° maggio 2017. Tale disposizione, quindi, permette di derogare agli attuali requisiti contributivi della pensione anticipata che consente il pensionamento, sia di uomini che donne, a 43 anni e 10 mesi dal 1° gennaio 2019

Pensione precoci 2019: chi ne ha diritto

Oltre a risultare come lavoratore precoce, la possibilità di accedere con i requisiti agevolati alla pensione anticipata è rivolta in favore di coloro che si trovano in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:

  • siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Dal 1° gennaio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • lavoratori dipendenti addetti alle c.d. attività gravose (categoria che dal 1° gennaio 2018 include 15 attività professionali dalle 11 precedenti) e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
  • siano lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni, di cui all’art. 1, co. da 1 a 3 D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67

In particolare, l’agevolazione pensionistica è concessa:

  • ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • ai lavoratori del pubblico impiego;
  • ed infine ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

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Pensione precoci 2019: i requisiti

Come anticipato in premessa dal 1° gennaio 2019 (e fino al 31 dicembre 2020), il lavoratori precoci – sia uomini che donne – possono accedere al pensionamento anticipato a 41 anni e 5 mesi di contributi, ossia a 2153 settimane (5 mesi in più rispetto al 2018). L’aumento contributivo è dettato dall’incremento di speranza di vita stimata dall’Istat.

È bene notare che non si applica nessuna penalizzazione per chi accede alla pensione con questo metodo prima dei 62 anni. Infatti, è stata eliminata il c.d. “meccanismo di penalizzazione” previsto dalla Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62.

Ora, per effetto dell’art. 1, co. 194 della L. n. 232/2016, il predetto meccanismo è stato soppresso in via definitiva.

Per quanto concerne i contributi da far valere ai fini del raggiungimento dei requisiti su illustrati, il lavoratore precoce può far valere la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto). Tuttavia, per i lavoratori iscritti all’Ago e ai fondi ad essa sostitutivi è necessario il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia.

 

Daniele Bonaddio

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