La detassazione riconosciuta alle quote di retribuzione aggiuntiva spettanti al dipendente che rinuncia al pensionamento è estesa anche agli iscritti a forme esclusive di Assicurazione Generale Obbligatoria inclusi i dipendenti della Gestione pubblica: si tratta del cosiddetto incentivo al posticipo pensione.
A chiarirlo l’Agenzia Entrate con la Risposta numero 247 del 18 settembre 2025 espressa a seguito del quesito posto da un ente sull’interpretazione dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR.
Dal momento che la detassazione delle quote di retribuzione aggiuntiva è ancorata alla citata norma del TUIR, che si limita agli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, l’istante si chiede se i dipendenti iscritti invece alle forme esclusive della stessa AGO possano accedere all’incentivo a parità di condizioni rispetto agli altri beneficiari.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Le modifiche della Manovra 2025
Introdotto con Legge 29 dicembre 2022, numero 197, articolo 1, comma 286 l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato di recente ampliato dalla Manovra 2025, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
L’incentivo, in precedenza riservato ai soli beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 103) è ora esteso anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, a fronte di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
A chi spetta l’incentivo?
A seguito delle modifiche disposte con la Legge di bilancio 2025 l’incentivo è riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- Siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia al pensionamento, all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ovvero alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- Maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del Decreto – Legge numero 4/2019 (Quota 102) o alla pensione anticipata ordinaria (articolo 24, comma 10, Decreto – Legge numero 201/2011), entro il 31 dicembre 2025;
- Non siano titolari di pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge numero 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del D.L. numero 4/2019;
- Non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali) ovvero l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Come funziona l’incentivo
I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile (Quota 102) o alla pensione anticipata ordinaria, decidono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali a loro carico, relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
A seguito della rinuncia:
- Il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento all’INPS della quota di contributi IVS a carico del lavoratore;
- Gli importi corrispondenti alla quota di contributi IVS a carico del dipendente (che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia) sono erogati direttamente al lavoratore.
L’incentivo non è fiscalmente imponibile
Le quote di retribuzione aggiuntiva derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 286, della Legge numero 197/2022 che richiama le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR.
Va rilevato, sottolinea l’Agenzia Entrate nella Risposta numero 247/2025, che il citato articolo del TUIR riguarda solo “i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme esclusive” con la conseguenza che restano esclusi dalla detassazione i “lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell’AGO”.
Il parere dell’AE
Dagli atti parlamentari, precisa l’Agenzia Entrate nella Risposta numero 247/2025, emerge che la modifica normativa operata dalla Manovra 2025 è finalizzata ad “ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione” includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche coloro che hanno totalizzato i requisiti di:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere “l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore”.
Rischio di vanificare la portata dell’incentivo
Nella Risoluzione AE numero 45/E del 2025, prosegue la risposta dell’Agenzia Entrate, è stato chiarito che la finalità agevolativa incentivante sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.
Detassazione estesa anche alle forme esclusive dell’AGO
Come sottolineato nella Risoluzione numero 45/E la modifica normativa recata dalla Manovra 2025 ha, prima di tutto, individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo, rappresentato dai dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Inoltre, nel disporre il rinvio all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, il legislatore ha inteso prevedere, per tutti i lavoratori interessati dall’incentivo, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
Pertanto, conclude l’AE, come chiarito nella Risoluzione numero 45/E, si ritiene che nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 286 della Legge numero 197/2022, il regime di non imponibilità previsto dal TUIR “possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo”.
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