La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari.
Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest’ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente.
Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.
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Indice
La pensione indiretta o di reversibilità
Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni:
- di anzianità e contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- di assicurazione e contribuzione necessarie per il diritto ai trattamenti di invalidità.
Mentre la pensione indiretta è liquidata in seguito alla morte dell’assicurato (non titolare di pensione) il trattamento di reversibilità ricorre alla morte del pensionato.
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Gli aventi diritto: coniugi e figli
Ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità (senza alcuna condizione soggettiva) il coniuge superstite.
Il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità.
Il trattamento spetta anche al coniuge divorziato se, contemporaneamente:
- si perfezionano in capo al coniuge deceduto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla normativa;
- il rapporto assicurativo del pensionato ha avuto inizio in data anteriore a quella della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio;
- titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale;
- assenza di un successivo vincolo di coniugio.
I figli (anche adottivi e minori affidati) hanno diritto alla pensione (contestualmente al coniuge) se ricorre uno dei seguenti requisiti:
- Età fino a 18 anni;
- Studenti (se ricorre la vivenza a carico del genitore al momento del decesso):
- Fino al compimento dei 21 anni, se frequentano la scuola media superiore o professionale;
- Fino al 26° anno se frequentano corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio);
- Inabilità al lavoro (senza limiti di età) con vivenza a carico del genitore al decesso.
Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle
Hanno diritto al trattamento di reversibilità i genitori del defunto esclusivamente nelle ipotesi di mancanza del coniuge e dei figli, ovvero quando questi esistono ma non ne hanno diritto.
La pensione spetta ai genitori al ricorrere dei seguenti requisiti (alla morte del pensionato):
- età superiore ai 65 anni;
- non titolarità di pensione;
- vivenza a carico del pensionato alla data del decesso.
I fratelli celibi e le sorelle nubili (non titolari di trattamenti di pensione) hanno diritto alla prestazione in parola se:
- mancano il coniuge, figli e genitori (o non ne hanno diritto);
- sono permanentemente inabili al lavoro;
- sono a carico dell’assicurato, alla data della morte.
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Ulteriori requisiti
La pensione ai soggetti superstiti spetta al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- il soggetto deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità;
- al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Misura della pensione
La pensione liquidata o spettante al deceduto è riconosciuta ai superstiti nelle seguenti percentuali:
| Beneficiario | Aliquota da applicare alla pensione del soggetto deceduto |
| Coniuge solo | 60% |
| Coniuge con un figlio | 80% |
| Coniuge con due o più figli | 100% |
| Figli (uno) | 70% |
| Figli (due) | 80% |
| Figli (tre o più) | 100% |
| Genitori (uno) | 15% |
| Genitori (due) | 30% |
| Fratelli / sorelle (uno) | 15% |
| Fratelli / sorelle (due) | 30% |
| Fratelli / sorelle (tre) | 45% |
| Fratelli / sorelle (quattro) | 60% |
| Fratelli / sorelle (cinque) | 75% |
| Fratelli / sorelle (sei) | 90% |
| Fratelli / sorelle (sette o più) | 100% |
La pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al trattamento minimo né superiore all’ammontare della pensione spettante al deceduto.
Le riduzioni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, numero 355, se il superstite possiede redditi superiori a tre volte il trattamento minimo (annualmente rivalutato) la pensione subisce una serie di riduzioni, secondo le percentuali descritte in tabella:
| Reddito del superstite | Valore – soglia 2026 | Quota residua della pensione di reversibilità |
| Fino a tre volte il trattamento minimo | Fino a 23.862,15 euro | 100% |
| Superiore a tre volte il trattamento minimo | Da 23.862,15 a 31.816,20 euro | 75% (riduzione del 25%) |
| Superiore a quattro volte il trattamento minimo | Da 31.816,20 a 39.770,25 euro | 60% (riduzione del 40%) |
| Superiore a cinque volte il trattamento minimo | Oltre 39.770,25 | 50% (riduzione del 50%) |
Non sono comunque interessati da riduzione i trattamenti:
- riconosciuti ai nuclei familiari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili;
- in godimento alla data del 16 agosto 1995.
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Foto di copertina: istock/© Viktor Kintop