In aggiunta, la Manovra 2023, intervenendo sulla normativa che disciplina la prestazione (Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4) ne ha ridotto la durata, per l’anno corrente, a sette mesi oltre a disporne la decadenza in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quest’ultima spetta altresì nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare (di età pari o superiore a 67 anni) convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, pur se con un’età inferiore ai citati 67 anni.
Peraltro, in caso di “nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane” (articolo 1, comma 2, Decreto – legge numero 4/2019).
- In possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero suo familiare, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- Residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- Un valore Isee inferiore a 9.360,00 euro;
- Un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;
- Un valore del patrimonio mobiliare (ai fini Isee) non superiore ad una soglia di 6 mila euro, aumentata in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare;
- Un valore del reddito familiare inferiore a 7.500 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 4, comma 4, D.L. numero 4/2019 (in ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione).
Il sussidio, peraltro esente da Irpef, non può essere complessivamente superiore a 9.360 euro annui, valore moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 480 annui.
Di conseguenza, anche nell’anno corrente, la Pensione di cittadinanza spetta per un massimo di diciotto mesi, rinnovabili in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. La durata deve in ogni caso essere considerata alla luce dell’abrogazione della PdC a decorrere dal 2024.
La Carta RdC consente, oltre all’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard, che rientrano nelle categorie di spesa consentite dalla normativa, permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro, quota incrementata in base all’apposita scala di equivalenza.
Il pagamento della componente in parola è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone.
In sostanza viene abrogata l’intera disciplina del Reddito di cittadinanza, compresa, di conseguenza, anche la Pensione di cittadinanza che pertanto non spetterà più dal 1° gennaio 2024.