Pensione con 15 anni di contributi: a chi spetta?

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Sei prossimo al raggiungimento dell’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia ma non hai raggiunto i requisiti minimi contributivi? Maturare i vent’anni di contributi minimi richiesti dalla legge per accedere al trattamento pensionistico non è cosa semplice oggi giorno: ma chi si trova in questa situazione può ancora pensionarsi e ricevere regolarmente una pensione mensile da parte dell’INPS?

La risposta è affermativa, purché vengano rispettate determinate condizioni che andremo a illustrare dettagliatamente, per capire se la tua situazione è compatibile con quanto prevede la legge.

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Iniziamo innanzitutto a affermare che la possibilità di pensionarsi con meno di vent’anni di contributi è offerta sostanzialmente da due normative: dalla Legge Amato (D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503) e dalla Legge Dini (L. 8 agosto 1995, n. 335). Queste norme permettono ai lavoratori di poter chiedere la pensione con addirittura 15 anni di contributi: ma a chi spetta la pensione con 15 anni di contributi? Vediamolo nel dettaglio.

Pensione con 15 anni di contributi: quale età anagrafica

Per prima cosa occorre specificare che l’età anagrafica da raggiungere rimane quella ordinaria prevista dall’art. 24 della L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra “Salva-Italia”). Pertanto, per quest’anno bisogna raggiungere, sia per donne che per uomini, 66 anni e 7 mesi d’età. Requisiti, questi, che aumenteranno precisamente di 5 mesi, per il biennio 2019-2020, quando bisogna raggiungere 67 anni d’età.

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Pensione con 15 anni di contributi: la Legge Amato

La c.d. Legge Amato prevede tre possibilità per poter accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi, che prendono il nome di “deroghe Amato”. Scopriamole di seguito.

La prima deroga prevede che il lavoratore deve aver maturato:

  • 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. A tal fine, valgono i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
  • è necessario essere iscritti al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sono inclusi anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.

Il secondo modo previsto dalle deroghe Amato è quello di essere autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono avvalersene i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost). Come per la prima deroga, sono utili i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.

La terza deroga Amato, invece, prevede l’obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In particolare è necessario aver maturato:

  • 25 anni di anzianità assicurativa. In pratica, il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione;
  • 15 anni di contribuzione;
  • almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.

Pensione con 15 anni di contributi: la Legge Dini

In alternativa alle deroghe Amato, il lavoratore che possiede almeno 15 anni di contributi può pensionarsi anche tenendo conto delle opzioni previste dalla Legge Dini (c.d. opzione contributiva). A tal fine, è necessario possedere:

  • meno di 18 anni di contributi, ma almeno un contributo, accreditato al 31 dicembre 1995;
  • almeno 5 anni di contributi dal 1996 in poi.

Chi decide di accedere alla pensione in base a queste regole vedrà calcolarsi l’intera pensione con il sistema contributiva, che generalmente risulta più penalizzate rispetto al retributivo, in quanto si tiene conto dei contributi effettivamente versati e non degli ultimi stipendi erogati.

Daniele Bonaddio

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