Pensione Anticipata: lavori usuranti e lavoro notturno. Quali requisiti richiesti?

Redazione 20/01/16
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Per la categoria comprensiva dei lavoratori che svolgono mansioni particolarmente pesanti e faticose, le cosiddette attività usuranti, si prospetta la possibilità di conseguire, su richiesta, il diritto al trattamento pensionistico anticipato, meglio noto come prepensionamento, rimanendo comunque la possibilità di ottenere la pensione anticipata secondo le disposizioni ordinarie.

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PENSIONE ANTICIPATA, LAVORI USURANTI: QUALI SONO?

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Vengono ritenute attività particolarmente usuranti:

1) mansioni svolte in sotterraneo in maniera prevalente e continua, come lavori in galleria, cava o miniera;

2) mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra ed ornamentale, come lavori nelle cave;

3) mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento in forma prevalente e continua, come lavori nelle gallerie;

4) lavori in cassoni ad aria compressa;

5) lavori svolti dai palombari;

6) mansioni che espongono ad alte temperature, quando non è possibile adottare misure di prevenzione, quali, ad esempio, lavori degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, lavori dei refrattaristi e lavori degli addetti ad operazioni di colata manuale;

7) mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

8) le mansioni svolte in forma prevalente e continua all’interno di spazi ristretti, come lavori di costruzione, riparazione e manutenzione navale;

9) mansioni di asportazione dell’amianto, svolte in maniera prevalente e continua.

LAVORI NOTTURNI: QUALI SONO?

Esclusivamente ai fini dell’accesso ai benefici pensionistici, vengono ricompresi tra i lavoratori notturni:

1) i lavoratori a turni che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, includenti l’intermezzo tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore rispettivamente a:

1.1. 78, qualora siano stati maturati i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 10 luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

1.2. 64, nel caso di maturazione dei requisiti per l’accesso anticipato dal 10 luglio 2009.

2) I lavoratori, diversi da quelli di cui al punto n. 1), che svolgono la loro attività per almeno 3 ore nell’intermezzo intercorrente tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

LAVORATORI ADDETTI ALLA LINEA DI CATENA: QUALI SONO?

Si tratta di quei lavoratori che sono alle dipendenze di imprese per cui vengono applicate specifiche voci di tariffa INAIL e particolari parametri per l’organizzazione del lavoro e che risultano impegnati all’interno di un processo produttivo in serie. Quest’ultimo deve essere caratterizzato da un ritmo stabilito da misurazione di tempi di produzione mediante mansioni organizzate in sequenze di postazioni.

Tali lavoratori devono, altresì, prestare attività contraddistinte dalla ripetizione continua del medesimo ciclo lavorativo su parti separate di un prodotto finale, che si muovono a flusso continuo oppure a scatti con cadenze brevi derivanti dall’organizzazione lavorativa o dalla tecnologia, esclusi però gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

CONDUCENTI DI VEICOLI: QUALI SONO?

La pensione anticipata viene concessa ai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti e che sono adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, qualora suddetti lavoratori abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari almeno a:

1) 7 anni, incluso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

2) la metà della complessiva vita lavorativa, per le pensioni che hanno decorrenza dal 10 gennaio 2018.

Si precisa che, in tal caso, gli ultimi 10 anni di attività lavorativa vanno conteggiati come anni solari e calcolati a ritroso a partire rispettivamente da:

1) la data di cessazione del rapporto, per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 ma che hanno già terminato la propria attività prima di questa data;

2) 31 dicembre 2011, per i lavoratori ancora in attività che maturano i requisiti entro questa data.

Inoltre, non vanno computati i periodi di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, come inoccupazione o mobilità. Per calcolare il periodo di 7 anni di svolgimento dell’attività usurante, incluso l’anno di maturazione dei requisiti, bisogna deve tener conto dei periodi di attività effettiva, esclusi però i periodi interamente coperti da contribuzione figurativa.

ACCEDERE ALLA PENSIONE: COME?

Le categorie di lavoratori che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, svolgono le menzionate attività hanno diritto ad accedere alla pensione mediante il cosiddetto sistema delle quote, date cioè dalla somma di età anagrafica ed anzianità contributiva.

Per quei lavoratori che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata nel 2011, l’anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori in via ordinaria risulta pari a 3 anni relativamente all’età anagrafica e pari a 2 unità in riferimento alla somma di metà anagrafica ed anzianità contributiva.

ACCEDERE ALLA PENSIONE: QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

– Anno 2011:

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 94

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 57

– Anno 2012:

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 96

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 60

– Anno 2013-2015:

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 97,3

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 61 e 3 mesi

– Anno 2016-2018:

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 97,7

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 61 e 7 mesi

 LAVORATORI NOTTURNI: QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

In riferimento ai lavoratori notturni che svolgono la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno che risulta essere inferiore a 78 e che hanno maturato i requisiti pensionistici dalla data del 10 gennaio 2012, possono conseguire il beneficio con i seguenti requisiti:

– Anno 2012

Numero di notti in ogni anno: da 64 a 71

Età anagrafica: 62

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 98

Oppure

Numero di notti in ogni anno: da 72 a 77

Età anagrafica: 61

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 97

– Anno 2013-2015

Numero di notti in ogni anno: da 64 a 71

Età anagrafica: 63 anni e 3 mesi

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 99,3

Oppure

Numero di notti in ogni anno: da 72 a 77

Età anagrafica: 62 anni e 3 mesi

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 98,3

– Anno 2016-2018

Numero di notti in ogni anno: da 64 a 71

Età anagrafica: 63 anni e 7 mesi

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 99,7

Oppure

Numero di notti in ogni anno: da 72 a 77

Età anagrafica: 62 anni e 7 mesi

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 98,7

PENSIONE ANTICIPATA, LAVORI USURANTI: QUALI SONO I TEMPI DI DECORRENZA?

La pensione anticipata riservata ai lavoratori che sono addetti alle attività considerate usuranti (così come descritte a inizio articolo) decorre dal 13esimo mese consecutivo a quello di maturazione dei requisiti, la cosiddetta finestra “mobile”.

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