Pensione anticipata 2023: tutte le strade di uscita

Paolo Ballanti 16/01/23
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Pensione anticipata 2023, quali sono le strade di uscita? In vigore dal 1° gennaio, la Manovra 2023 approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, non ha mancato di intervenire sul tema delle pensioni, in particolare prorogando due strumenti di uscita anticipata come Opzione donna e Ape sociale ed introducendo il meccanismo di Quota 103, dopo le esperienze di Quota 100 (2019 – 2021) e Quota 102 (2022).

Come intuibile tutti e tre gli istituti garantiscono un accesso al pensionamento in deroga ai requisiti ordinari, in base ai quali la pensione di vecchiaia scatta a:

  • 67 anni di età e 20 di contributi per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • 71 anni di età e 5 di contributi per quanti sono in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996.

Analizziamo in dettaglio le strade per il pensionamento anticipato a disposizione dei lavoratori nel 2023.

Indice

Pensione anticipata 2023: Quota 103

In via sperimentale per l’anno 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata (detto anche Quota 103) al raggiungimento di:

  • Un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Quanti conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023, possono comunque esercitarlo anche successivamente alla già menzionata data.

La pensione è riconosciuta per un valore lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo (per il 2023 pari a 2.818,70 euro). La riduzione opera per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Quota 103 non è tuttavia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Al contrario, è ammessa la cumulabilità con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Previa domanda trasmessa all’Inps, il diritto a Quota 103 decorre:

  • Dal 1° aprile 2023 (dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici), per quanti maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022;
  • Trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi se dipendenti pubblici), per quanti maturano i requisiti stessi a partire dal 1° gennaio 2023.

Sempre con riferimento al personale della Pa, la normativa impone l’obbligo di presentare, all’amministrazione di appartenenza, la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.

Pensione anticipata 2023: Ape Sociale

Fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori residenti in Italia, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alla Gestione separata Inps, possono richiedere l’Ape sociale.

Trattasi di un prestito finanziario corrisposto in quote mensili per dodici mensilità, al fine di accompagnare il lavoratore sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

L’Ape spetta in favore di quanti, alla data di accesso al trattamento:

  • Hanno compiuto almeno 63 anni di età;
  • Hanno cessato l’attività lavorativa;
  • Non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Si richiede inoltre di far parte di una delle seguenti categorie di soggetti:

  • Disoccupati;
  • Caregivers;
  • Con capacità lavorativa ridotta;
  • Lavoratori impegnati in mansioni gravose;

e di possedere un’anzianità contributiva minima, ridotta, per le lavoratrici, di dodici mesi per ciascun figlio (anche adottivo), nel limite massimo di due anni.

Disoccupati
Quanti sono in stato di disoccupazione a seguito di:

  • Cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), ivi compreso il licenziamento durante o all’esito del periodo di prova e la cessazione del contratto a causa dell’interruzione dell’attività aziendale;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Risoluzione consensuale in sede protetta;
  • Scadenza del termine del rapporto a tempo determinato, a condizione che, nei trentasei mesi precedenti l’interruzione del contratto, siano stati totalizzati periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi;

conclusa integralmente la percezione della NASpI ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno trent’anni, possono ottenere l’Ape sociale.

Caregivers
Nel caso dei caregivers l’anzianità contributiva minima per accedere ad Ape è sempre trent’anni. Nello specifico, è necessario fornire assistenza, al momento della domanda e da almeno sei mesi, in favore di:

  • Coniuge;
  • Persona in unione civile;
  • Parente di primo grado convivente;

con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992.

L’accesso al prestito finanziario in parola è garantito anche a quanti assistono un parente o affine entro il secondo grado (convivente), se i genitori o il coniuge di quest’ultimo hanno compiuto settant’anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Capacità lavorativa ridotta
Quanti sono in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a trent’anni hanno diritto ad Ape sociale se le competenti commissioni mediche, per il riconoscimento dell’invalidità civile, hanno accertato una capacità lavorativa ridotta almeno pari al 74%.

Attività gravose
I lavoratori in possesso di almeno trentasei anni di anzianità contributiva possono accedere all’Ape sociale se, alla data di decorrenza della stessa, l’interessato hanno totalizzato, all’interno delle professioni di cui all’allegato numero 3 alla Legge 30 dicembre 2021 numero 234:

  • Almeno sette anni di lavoro svolto in Italia negli ultimi dieci;
  • In alternativa, almeno sei anni negli ultimi sette;

in attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

Il requisito minimo di 36 anni di anzianità contributiva è ridotto a 32 per:

  • Operai edili, indicati come tali nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini;
  • Ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2);
  • Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3).

Nei confronti delle lavoratrici madri la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità sopra citati.

Decorrenza
L’Ape sociale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda di accesso, previa cessazione dell’attività lavorativa.

Durata
Il prestito in parola è riconosciuto ogni mese per dodici mensilità nell’anno e termina all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia o, in alternativa, al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o ottenuto in anticipo rispetto all’età per la vecchiaia.

Importo
L’Ape è riconosciuta in misura corrispondente la rata mensile della pensione di vecchiaia, calcolata al momento della richiesta (quest’ultima da trasmettere all’Inps). L’importo del prestito non potrà comunque eccedere la somma mensile di 1.500 euro lordi, non soggetti a rivalutazione né ad integrazione al trattamento minimo.

La prestazione, da ultimo, è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato, derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia o all’estero, nel limite di 8 mila euro lordi annui, oltre che con i redditi generati da prestazioni di lavoro autonomo, entro la soglia di 5.500 euro lordi annui.

Pensione anticipata 2023: Opzione Donna

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, sono in possesso di:

  • Anzianità contributiva pari a o superiore a 35 anni;
  • Età anagrafica almeno pari a 60 anni (limite ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni);

possono accedere al trattamento pensionistico anticipato di Opzione donna.

Per poter sfruttare la misura è altresì necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • Assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti;
  • Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
  • Essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Mise), di cui all’articolo 1, comma 852, Legge 27 dicembre 2006 numero 296 (in tal caso la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni opera a prescindere dal numero di figli).

Da notare che il trattamento pensionistico anticipato in parola è riservato a coloro che scelgono il criterio del calcolo contributivo.  

Il diritto ad Opzione donna decorre trascorsi:

  • Dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui la pensione sia liquidata dagli enti di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • Diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento pensionistico è a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.  

Una volta presentata la domanda all’Inps, le lavoratrici conseguono il diritto al trattamento pensionistico, decorsi:

  • Dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • Diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

In ogni caso, per poter accedere alla misura (previa domanda trasmessa all’Inps) è necessario interrompere il rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta come lavoratrice autonoma.

Da ultimo, al requisito anagrafico richiesto non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Paolo Ballanti