Pensione: costo periodi di riscatto con il sistema contributivo. Istruzioni

Paolo Ballanti 21/07/23
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Indicazioni operative sono state fornite dall’Inps, per i contribuenti che esercitano l’opzione calcolo contributivo della pensione, contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi da riscattare risultano fondamentali per raggiungere i requisiti necessari per ottenere l’opzione stessa. Le istruzioni sono state fornite in un recente messaggio dell’Istituto, il numero 2564 del 7 luglio 2023.

La casistica riguarda, in sostanza, coloro che perfezionano i requisiti per il sistema di calcolo contributivo soltanto grazie ai periodi da riscattare.
Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Pensione: i requisiti per l’opzione al sistema contributivo

L’opzione al sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata ai seguenti requisiti:

  • meno di 936 settimane (18 anni) di contributi accreditati al 31 dicembre 1995 (la possibilità di liquidare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a patto che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);
  • almeno 780 settimane (15 anni) di cui almeno 260 settimane (5 anni) dal 1° gennaio 1996;
  • almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

Il Messaggio Inps si rivolge pertanto, come anticipato, a coloro che perfezionano i requisiti per l’esercizio dell’opzione soltanto grazie ai periodi da riscattare. Si pensi a quanti raggiungono i 15 anni di contribuzione o acquisiscono l’anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 esclusivamente tramite la domanda di riscatto.
In tutti gli altri casi, ricorda l’Inps, le istruzioni sono già state fornite con il Messaggio del 13 aprile 2022 numero 1631.

>> Pensioni 2023: tutte le misure e opzioni approvate

Acquisizione delle domande

In sede di presentazione telematica sul portale “inps.it” di una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” compare automaticamente un messaggio: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presente contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n. 54/2021”.

In queste situazioni l’onere del riscatto viene determinato:

  • con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese) necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995;
  • con il calcolo a percentuale (ordinario o agevolato) per i periodi restanti.

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Nel caso in cui il periodo chiesto a riscatto è determinate anche per ottenere l’opzione al contributivo (15 anni di contributi di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996) l’onere sarà calcolato con il sistema a percentuale, eccezion fatta per il contributo minimo di un mese (il solo ad essere calcolato con il criterio della riserva matematica), indispensabile per ottenere l’altro requisito dell’iscrizione al 31 dicembre 1995.

Pensione: pagamento dell’onere di riscatto

Come risulta dal messaggio Inps del 7 luglio, la quota dovuta per il riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei citati requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione dev’essere versata in un’unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

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Messaggio Inps 2564 del 7 luglio 2023 86 KB

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Un esempio di pagamento dell’onere
L’Inps fornisce l’esempio di un soggetto non iscritto al 31 dicembre 1995 che, alla data della domanda, ha totalizzato 14 anni di contribuzione.
Grazie al riscatto dei periodi di studio (4 anni) anteriori al 1° gennaio 1996 l’interessato perfeziona così entrambi i requisiti:

  • almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996;
  • almeno 15 anni di contribuzione.

Da notare che il contributo di un mese necessario a far acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 è determinato con il criterio della riserva matematica. I periodi residui, al contrario, con il calcolo a percentuale (agevolato se l’interessato lo ha richiesto in fase di domanda).

Premesso che l’onere corrispondente ai 12 mesi di riscatto dev’essere versato in un’unica soluzione, i dati da considerare sono:

  • anni chiesto a riscatto 4 (48 mesi);
  • onere corrispondente ad un mese ante 1996 = 500,00 euro;
  • onere corrispondente ad altri periodi (47 mesi) = 19.500,00 euro;
  • onere totale 20 mila euro.

Pertanto, la somma da versare corrisponderà a:
500,00 + (19.500,00 / 47 * 11) = 5.063,00 euro che trasformato in giorni corrisponderà a 500,00 + (19.500,00 / 1.410 * 330) = 5.063,00 euro.

Il totale da versare a rate (119) sarà pari a:

Onere totale 20.000,00 euro – prima rata versata in un’unica soluzione 5.063,00 euro = 14.937,00 euro.
Il piano di ammortamento di 119 rate di pari importo viene gestito secondo le regole già in uso previste per i pagamenti rateali.

Da notare che il pagamento della quota di onere in un’unica soluzione, relativa a periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti.

Gli effetti dell’omesso pagamento
Il mancato pagamento della quota di onere da versare in un’unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.
Di conseguenza, precisa l’Inps, come tutela ulteriore per il contribuente, prima di avviare il piano di ammortamento ed operare la ritenuta mensile sullo stipendio della prima delle 119 rate, l’Ente datore di lavoro o la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), per gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), è tenuta ad accertare l’avvenuto pagamento in un’unica soluzione, dietro acquisizione della copia del pagamento effettuato con modello F24.

L’operatore competente dell’Inps, dal canto suo, è tenuto a verificare su Entrate – Gestione Versamenti, la presenza del pagamento in parola.

Acquisizione dei periodi riscattati ai fini della Pensione

I periodi riscattati dal contribuente con onere calcolato con il sistema contributivo, anche se collocati in data anteriore al 1° gennaio 1996, sono:

  • inseriti automaticamente in Posizione assicurativa accompagnati dalla nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”;
  • valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, eccezion fatta per il contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.

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(Foto di copertina: istock/fcafotodigital)

Paolo Ballanti