Pedone che attraversa la strada senza strisce pedonali

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Il pedone, nonostante non sia alla guida di alcuna automobile, è comunque tenuto a conoscere e rispettare il codice della strada, infatti, all’art. 190, viene descritto il comportamento dei pedoni.

Essi devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

Gli stessi per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri. Inoltre, è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; qualora esistano.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

Chiunque viola le disposizioni dell’articolo citato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.

È sottinteso che in caso di investimento si deve seguire l’iter post incidente al fine di un eventuale risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. Infatti, la legge prevede un obbligo di diligenza ben più stringente per chi è alla guida di un mezzo, imponendogli, non solo di rispettare il codice, ma anche di adottare tutte quelle norme comportamentali.

Lo spunto di ciò è scaturito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12595/15; depositata il 18 giugno 2015, nella quale si legge che un pedone, che aveva attraversato la strada in mancanza di apposite  strisce pedonali ed un’adeguata illuminazione pubblica, è stato investito da un’auto che proprio in quel momento stava transitando a velocità moderata.

L’impatto, anche se non a forte velocità è stato comunque violento, al punto da aver determinato un importante grado di invalidità permanente in capo al danneggiato.

Secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, fondamentale è stata la ricostruire la dinamica del sinistro e le testimonianze raccolte che hanno dimostrato che l’uomo non era sulle strisce e che il conducente procedeva a velocità non eccessiva, su una strada bagnata e priva di illuminazioni, e pertanto nessuna responsabilità poteva essergli addebitata.

Il comportamento messo in atto dal pedone si è dimostrato fatale per non aver ottemperato a quanto dettato dalla norma e aver messo in atto un comportamento non consono alle condizioni stradali ivi presenti nell’attraversamento della sede stradale nonostante l’assenza di un apposito attraversamento pedonale e di un’adeguata illuminazione pubblica.

Dal complesso delle prove, come si legge nella sentenza, è emerso un quadro presuntivo valutabile dal giudice di merito al fine di formare il proprio convincimento, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit e del principio di gravità, precisione e concordanza come richiesto dalla legge.

I Giudici, ritenuti validi gli atti esaminati in sede di giudizio e i dati dell’istruttoria ed infondati altri due motivi di ricorso presentati, la Corte di Cassazione ha dunque provveduto al rigetto del ricorso

Girolamo Simonato

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