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IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE
Prima puntuale analisi delle novità introdotte dalla legge sull’omicidio stradale (approvata definitivamente in data 02/03/2016), attraverso la dettagliata descrizione delle modifiche normative e con l’ausilio di schemi e tabelle sinottiche, questo volume affronta e risolve tutti i dubbi che possono insorgere.Dal raffronto con le norme previgenti, vengono evidenziate tutte le modifiche apportate a codice penale, codice di procedura penale e codice della strada, tenendo conto dei potenziali effetti sull’attività professionale degli operatori del diritto e delle forze di polizia.L’introduzione dell’arresto obbligatorio e l’estensione dei casi di arresto facoltativo, nonché la previsione di esami e di prelievi coattivi, uniti alla procedibilità d’ufficio per i casi di lesioni gravi e gravissime, impongono nuove e delicate valutazioni giuridiche ed operative, rispetto alle quali il volume rappresenta, un valido strumento per compiere le scelte più corrette e opportune. Massimo Ancillotti Avvocato, Dirigente del corpo di Polizia locale di Roma CapitaleGiuseppe Carmagnini Responsabile dell’Ufficio contenzioso e supporto giuridico della Polizia municipale di Prato, Curatore del servizio internet www.vigilaresullastrada.it
M. Ancillotti e G. Carmagnini | 2016 Maggioli Editore
25.00 € 23.75 €
Nel momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116.
Il provvedimento di revoca della patente disposto, come già enunciato sopra, per motivi correlati allo stato psicofisico del soggetto titolare in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
Negli altri casi di revoca, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.
Nel caso il titolare della patente di guida perde i requisiti fisici, psichici, indispensabili per la guida di un veicolo, il documento della patente di guida viene revocato ai sensi dell’art. 219 del Codice della strada.
In esso si legge che la revoca della patente di guida, è un provvedimento emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’articolo 130, e soprariportati, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.
Con l’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale e le lesioni stradali personali, Legge 41/2016, vi sono delle novità sull’istituto della revoca del documento di guida.
Nel caso di un incidente stradale, da cui derivano delle lesioni con prognosi superiore a 40 giorni, la nuova legge prevede una durata della revoca non più di tre anni ma il minimo legiferato è pari a cinque.
Nella novella legge si apprende che l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo.
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