Patente di guida diversa della categoria del veicolo condotto: è reato

A far data dal 02 febbraio 2013, per effetto dell’entrata in vigore deld.lgs. 18.4.2011, n. 59, è stata eliminata dalla normativa ascritta all’articolo 125 del Codice della Strada, la quale prevedeva una sanzione amministrativa per chi guidava veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo stesso.

Tutto ciò, con decorrenza 19 gennaio 2013, ha comportato, quindi, che la guida con patente di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo guidato rappresenta a tutti gli effetti guida senza patente, pertanto punita con le sanzioni aventi natura penale e previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.

Tuttavia il legislatore ha emanato, in data 16 gennaio 2013, il d.lgs. n. 2, il quale prevedeva che l’effetto normativo entrasse in vigore in data 2 febbraio 2013.

Detto dispositivo ha inserito nel testo dell’articolo 116 il comma 15-bis, secondo il quale il titolare di patente di guida A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 1.000,00 a 4.000,00 €uro e alla medesima sanzione soggiace la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi.

In ogni altro caso chi guida senza patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, è punito con l’ammenda da €. 2.257,00 a €. 9.032,00. In caso di recidiva biennale si applica anche la pena dell’arresto fino a un anno.

La competenza per il reato in parola rimane del tribunale in composizione monocratica, di conseguenza è stata introdotta  la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

 

Redazione MotoriOggi

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