Tutto ciò, con decorrenza 19 gennaio 2013, ha comportato, quindi, che la guida con patente di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo guidato rappresenta a tutti gli effetti guida senza patente, pertanto punita con le sanzioni aventi natura penale e previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
Tuttavia il legislatore ha emanato, in data 16 gennaio 2013, il d.lgs. n. 2, il quale prevedeva che l’effetto normativo entrasse in vigore in data 2 febbraio 2013.
Detto dispositivo ha inserito nel testo dell’articolo 116 il comma 15-bis, secondo il quale il titolare di patente di guida A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 1.000,00 a 4.000,00 €uro e alla medesima sanzione soggiace la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi.
In ogni altro caso chi guida senza patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, è punito con l’ammenda da €. 2.257,00 a €. 9.032,00. In caso di recidiva biennale si applica anche la pena dell’arresto fino a un anno.
La competenza per il reato in parola rimane del tribunale in composizione monocratica, di conseguenza è stata introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
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