Parificazione figli: in cosa consiste la responsabilità genitoriale

Redazione 15/07/13
Una delle maggiori novità previste dal Dlgs attuativo della legge 219/2012, che dopo l’esame al Consiglio dei ministri di venerdì scorso deve affrontare l’iter parlamentare, riguarda rispettivamente la responsabilità genitoriale, pronta a subentrare alla potestà. A tal riguardo, l’allargamento degli effetti successori anche ai parenti della prole nata da genitori non sposati rappresenta un’innovazione di notevole rilievo. In maniera contestuale, però, la disciplina della potestà genitoriale ottiene una sistemazione unitaria.

Le disposizioni attinenti ai rapporti genitori-figli, fino ad ora, erano in parte dislocate nel titolo IX del primo libro del Codice Civile (“Della podestà dei genitori”) e in parte nel titolo IV riguardante il matrimonio. In merito, poi, alla fase patologica della famiglia, l’affidamento e i provvedimenti economici erano contenuti nelle disposizioni disciplinanti la separazione (articoli 155 e successivi del Codice civile) e il divorzio (legge 898/1970).

Il percorso dell’unificazione, peraltro già iniziato con la legge 54/2006 concernente l’affidamento condiviso  responsabile di aver riconosciuto la valenza generale ai principi della bigenitorialità e dell’ascolto del minore, sta ora per  tagliare il traguardo, nel titolo IX, libro primo del Codice civile “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli”, con l’unificazione della normativa sui diritti e doveri della prole e sulla responsabilità genitoriale.

In tal modo, da un lato, diventerà unica la disciplina regolante i rapporti genitori-figli tanto con attinenza alla fase fisiologica quanto a quella patologica, dall’altro invece, verrà surrogata la nozione di potestà con quella (più ‘moderna’) di responsabilità genitoriale. Questa scelta risponde ad esigenze normative di ‘allineamento internazionale’, il quale giunge a sovvertire la visione tradizionale delle dinamiche familiari e contestualmente ad affrancare il minore dallo stato di soggezione genitoriale affinché diventi protagonista delle scelte di cui è oggetto, da dover elaborare sempre in maniera corrispondente al rispettivo interesse.

Su questo punto emerge la questione della responsabilità dell’ascendente, concepita come un insieme di doveri e diritti derivanti dalla filiazione. Ciò nonostante, il vincolo verso la prole si manterrà fino alla raggiunta indipendenza economica dei figli. In applicazione dell’articolo 316 c.c., ultimo comma, anche sul genitore che non esercita la rispettiva responsabilità, infine, grava il diritto-dovere di salvaguardare l’istruzione  e le condizioni di vita del figlio.

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