La commissione consultiva del CNF ha adottato due pareri che riguardano alcuni aspetti tipici dell’attività professionale con valenza “esterna”.
I pareri fanno chiarezza infatti sulla procedura per ottenere un decreto ingiuntivo sul compenso per la prestazione professionale e sulle modalità della delega per farsi sostituire in udienza.
Il primo, sollecitato dall’Unione Triveneta, precisa che il decreto legge Cresci-Italia, che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato la norma che richiede necessariamente il parere dell’Ordine forense circa l’adeguatezza del compenso richiesto dall’avvocato al cliente, nel caso in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo (cosiddetto “opinamento”).
Nel secondo parere, la commissione consultiva chiarisce che l’avvocato può farsi sostituire in udienza da un collega, quando è nella impossibilità di parteciparvi, sulla base di una delega orale, come accade in molti paesi Ue.
Ferma restando, ovviamente, la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false.
Prima parere: Parere opinamento parcelle in capo ai COA, Quesito n. 330, Unione Triveneta
Secondo parere: Parere sostituzione udienza, COA Ferrara
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