Omicidio stradale: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo disegno di legge

Redazione 02/11/15
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Dopo la prima lettura al Senato, la Camera dei deputati ha approvato, il 28 ottobre 2015, con alcuni emendamenti, il disegno di legge sull’omicidio stradale. Il testo emendato torna ora all’esame del Senato. In attesa della definitiva approvazione, si propone una lettura sintetica dei contenuti essenziali della nuova proposta di legge riportando di seguito l’intervista a Giuseppe Carmagnini, Responsabile ufficio contenzioso e supporto giuridico Polizia Municipale di Prato e Massimo Ancillotti, Dirigente Polizia Locale Roma Capitale, a commento del testo che si dovrebbe approssimare a quello definitivo (VAI ALL’APPROFONDIMENTO COMPLETO).

1) Se la nuova disciplina intende punire più gravemente l’omicidio stradale determinato dalla guida in stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) ovvero anche media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, ovvero in determinate situazioni che rappresentano un alto rischio per la sicurezza della circolazione, perché il nuovo articolo riguarda solo la guida dei veicoli a motore, tenuto conto che gli effetti e le cause che possono determinare un sinistro riguardano anche il conducente del veicolo non a motore?

La ratio la si può rinvenire nella figura del dolo eventuale (anche se nominalmente l’omicidio stradale resta di natura colposa) legato allo strumento attraverso il quale si determina il danno alle persone, tenuto conto che l’atteggiamento di chi si mette alla guida di un veicolo a motore in condizioni di grave ottundimento o con sprezzo delle norme della circolazione è sicuramente più grave di chi si pone alla guida di un veicolo non a motore o di un animale, ovvero è un pedone, proprio per la diversa previsione del rischio.

Ipotesi base di omicidio colposo stradale: la sanzione penale per chiunque (e non necessariamente un conducente di veicoli a motore) cagiona, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale stabilita nella reclusione da 2 a 7 anni.

Omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione: la pena è invece da 8 a 12 anni di reclusione per chi cagiona la morte di una persona trovandosi in stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Omicidio aggravato dallo stato di ebbrezza media alla guida di determinati veicoli: la pena da 8 a 12 anni di reclusione si applica anche per il conducente che cagiona per colpa la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l) veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose di linea di persone o cose, di cose in CT), ovvero anche di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Omicidio aggravato dallo stato di ebbrezza media: chi guida in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l), ma veicoli diversi da quelli sotto indicati e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Omicidio aggravato dalla commissione di determinate violazioni stradali: è punito con la reclusione da 5 a 10 anni il conducente che, al di fuori dei casi sopra descritti, cagiona per colpa la morte di una persona procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena della reclusione da 5 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Aggravante per guida senza patente, con patente sospesa, revocata o nel caso di veicolo non assicurato e non di proprietà del conducente: la pena per le fattispecie sopra descritte è aumentata se il reato è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Aggravante della fuga: quando i reati descritti nell’articolo 589-bis, sopra descritti, siano accompagnati dal reato di fuga (189, c. 6), verrà applicata l’aggravante di cui al nuovo articolo 589-ter del codice penale (aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non potrà essere inferiore a 5 anni).

Attenuanti per concorso colposo della vittima: La pena è diminuita fino alla metà qualora l’evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

Aggravanti per omicidio colposo plurimo o congiunto a lesioni: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18.

Ovviamente, dall’articolo 589 del codice penale sono state stralciate le ipotesi dell’omicidio colposo stradale e dell’omicidio colposo stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza grave o di alterazione.

2) Gli stessi principi valgono anche per le modifiche disposte per i casi di lesioni personali colpose connesse alla circolazione stradale?

La risposta è positiva: gli stessi principi animano le modifiche per i casi di lesioni personali, per cui sono stralciate le disposizioni dell’articolo 590 del codice penale che riguardavano la fattispecie delle lesioni causate da conducenti in stato di ebbrezza grave o di alterazione, per delineare una nuova disciplina nell’articolo 590-bis.

Ipotesi base di lesioni colpose stradali, gravi o gravissime: la sanzione penale per chiunque (e non necessariamente un conducente di veicoli a motore) cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è la reclusione da 3 mesi ad anni 1 per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione: in tali condizioni, il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza media alla guida di determinati veicoli: se il reato commesso in stato di ebbrezza media è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime il conducente dei veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose di linea di persone o cose, di cose in CT), ovvero anche di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza media: chi guida in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l), ma veicoli diversi da quelli sotto indicati e cagiona per colpa lesioni personali ad altri, è punito con la reclusione da anni 1 e mesi 6 a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dalla commissione di determinate violazioni stradali: è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime il conducente che, al di fuori dei casi sopra descritti, il conducente che commette detti reati procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, oppure attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Aggravante per guida senza patente, con patente sospesa, revocata o nel caso di veicolo non assicurato e non di proprietà del conducente: la pena per le fattispecie sopra descritte è aumentata se il reato è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Aggravante per lesioni a più persone: si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Aggravante per la fuga: Nel caso di lesioni colpose derivate da violazioni stradali (590, c. 3) o nei casi aggravati dall’ebbrezza o dall’alterazione, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiorea 3 anni.

Attenuanti per concorso colposo della vittima: La pena è diminuita fino alla metà qualora l’evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

Computo delle circostanze: quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

3) Quando si applica la revoca della patente?

La revoca della patente si applica con la sentenza di condanna, ovvero anche in caso di patteggiamento, sia per i casi di omicidio stradale secondo le nuove disposizioni dell’articolo 589-bis, sia per le lesioni gravi o gravissime causate nelle ipotesi descritte dall’articolo 590-bis e ciò anche nel caso di sospensione condizionale della pena. La procedura è già nota, per cui si ripete che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente dopo la revoca – omicidio colposo stradale.

5 anni – Il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1).

10 anni – Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1), se il precedenza il conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di alterazione, anche provocando un sinistro.

10 anni – Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale, al di fuori dei casi successivi, commesso da un conducente ha abbia cagionato la morte di una persona procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero che, su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona. Lo stesso periodo di interdizione si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

12 anni – Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1), se il titolare della patente si è dato alla fuga.

15 anni – Nel caso di omicidio colposo stradale connesso alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, ovvero anche in stato di ebbrezza media, alla revoca seguirà i divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca.

20 anni – Il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revoca, se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale).

30 anni – Il periodo di interdizione è di 30 anni dalla revoca, se il titolare della patente si è dato alla fuga.

Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente dopo la revoca – lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime determinate nelle situazioni dell’articolo 590-bis, alla revoca seguirà i divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi:

5 anni dalla revoca

10 anni dalla revoca se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale).

(sino a) 12 anni se il titolare della patente si è dato alla fuga.

Provvedimenti cautelari del prefetto

Oltre al necessario coordinamento degli articoli 222 e 223 del codice della strada è stato disposto che nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

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