Omicidio Stradale: oggi la fiducia, come sarà la nuova legge?

Redazione 10/12/15
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Questa mattina, alle ore 9.30, si terrà in Aula al Senato la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo, nel corso della seduta di ieri, sull’approvazione del maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento recante norme penali sull’omicidio stradale (ddl n. 859-1357-1378-1484-1553-B).

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Le dichiarazioni di voto verranno avviate alle ore 11, seguite poi dalla chiama e dalla votazione conclusiva.

Chiedendo, infatti, la fiducia sul Ddl sull’omicidio stradale l’intento che ha mosso l’Esecutivo sarebbe quello di riuscire a giungere già oggi alla votazione finale, proseguendo la discussione sul testo da oltre un anno e mezzo in Parlamento ed essendo giunto alla terza lettura.

Il testo, così come approvato dalla Camera, stabilisce che l’omicidio stradale diventi un reato a sé stante, diviso in tre distinte varianti. Rimane la pena, già attualmente prevista, da 2 a 7 anni nell’ipotesi base, ossia quando il decesso viene cagionato commettendo violazioni del codice della strada. Viene, invece, innalzata la sanzione penale nelle restanti ipotesi.

Chi è colpevole di arrecare la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza tale da registrare un tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro, oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, attraverso le nuove disposizioni normative, rischia di finire in carcere (da 8 a 12 anni).

Scatta, invece, la reclusione da 5 a 10 anni per l’omicida che rileva un tasso alcolemico oltre lo 0,8 g/l o che abbia causato l’incidente grazie a condotte di rilevante pericolosità, come eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni semaforiche, sorpassi o inversioni a rischio. La pena può, poi, subire un incremento della metà qualora sia vittima dell’incidente più di una persona, rischiando in tal caso il conducente fino a 18 anni di carcere.

IL TESTO USCITO DALLA CAMERA: VERRANNO APPROVATE LE NOVITA’? ECCO QUALI SONO:

1. LESIONI STRADALI

Per chi guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di droghe salgono le pene: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per lesioni gravissime. Con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o nel caso in cui l’incidente sia causato da manovre pericolose la reclusione va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

2. CONDUCENTI MEZZI PESANTI

Il caso più grave di omicidio stradale e di lesioni viene applicato nei confronti di camionisti ed autisti di autobus, anche se il tasso alcolemico è sopra gli 0,8 g/l.

3. FUGA DEL CONDUCENTE

In caso di fuga dopo l’incidente da parte del conducente colpevole di averlo cagionato scatta l’aumento di pena da uno a due terzi, non potendo mai la pena essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Subentrano ulteriori aggravanti quando vi è morte o lesioni di più di una persona oppure se si guida senza patente o privi di assicurazione. La pena, invece, diminuisce fino alla metà se l’incidente è in parte causato anche dalla vittima.

4. REVOCA DELLA PATENTE

In caso di condanna o di patteggiamento per omicidio o lesioni stradali scatta l’automatica revoca della patente. Si potrà conseguire una nuova patente soltanto trascorsi 15 anni (qualora ne sia derivato omicidio) o 5 anni (nel caso delle lesioni). Il termine sale, tuttavia, nelle ipotesi considerate più gravi: ad esempio nel caso di fuga del conducente dopo l’omicidio stradale si dovranno attendere almeno 30 anni dalla revoca.

5. RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE

Sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave, ossia stato d’ebbrezza pesante o droga. Nelle restanti ipotesi l’arresto rimane facoltativo. La facoltà del pm di poter richiedere la proroga delle indagini preliminari potrà, poi, essere effettuata una sola volta.

6. PERIZIE COATTIVE

Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici volti a determinare il dna. Nelle casistiche considerate più urgenti, oppure nei casi in cui eventuali ritardi potrebbero rischiare di pregiudicare le indagini, anche il pm ha potere di disporre il prelievo coattivo.

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