Omicidio stradale, ad oggi si applica ancora l’omicidio colposo

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Era il 10 giugno quando al Senato della Repubblica veniva approvato il reato di omicidio stradale. Quel testo è passato alla Camera dei Deputati.

ASAPS ha fornito i dati del suo osservatorio e nei primi due mesi di quest’anno gli episodi di pirateria sono stati 160 con 18 i morti. Nel 20% dei casi, inoltre, l’investitore è risultato sotto l’effetto di alcol e droga. Nel 2013 con 55 vittime tra bambini dai 0 e 14 anni, ben 63 nel 2014.

Da anni assieme ad ASAPS e alle numerose associazioni che in Italia si battono contro questa assurda strage si chiede l’introduzione del reato di omicidio stradale, ma anche modifiche al codice della strada, più controlli e prevenzione.

Il reato stradale oggi rientra nella fattispecie colposa e viene punito ai sensi dell’art. 589 che così recita:

Omicidio colposo. (1)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3).

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (4).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] (5) (6) (7).

(1) Sull’obbligo dell’uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3 e il D.M. 19 ottobre 1987, n. 438 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1987, n. 253).

(2) Vedi l’art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Per quanto riguarda l’obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l’art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) Comma prima sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell’art. 157 del codice penale. Vedi l’art. 52, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(4) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell’art. 157 del codice penale.

(6) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296. Vedi l’art. 81, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, l’art. 2, L. 3 agosto 2007, n. 123 e l’art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall’art. 9 della citata legge n. 123 del 2007. La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 166 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui consente che, nella valutazione della colpa professionale, il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, in riferimento all’art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 2-8 maggio 1974, n. 124 (Gazz. Uff. 15 maggio 1974, n. 126), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma del presente articolo, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.; con sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 7 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1987, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione agli artt. 3, 29 e 30 Cost.; con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 414 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione all’art. 4, L. 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico) e degli artt. 1 e 2, secondo comma, L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte), in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

(7) Per l’aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Una doverosa analisi è quella di cui all’art. 43 del c. p., ove si disciplina il delitto in:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
  • è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

La responsabilità penale è personale, questo viene riconosciuto sia del Diritto Costituzionale che dal Diritto Penale.

Differentemente dai delitti che sono normalmente puniti dal legislatore per dolo, a patto che la legge non parli espressamente di colpa o preterintenzione, nell’incidentistica stradale viene applicato l’omicidio colposo in applicazione del dettato di cui all’art. 589 e dell’art. 43 c.p. comma 1 nella cui parte che si analizza l’evento colposo.

Le pene oggi appaiono quindi sostanzialmente eque, tuttavia, quasi mai vengono comminate nella loro totale severità.

Dal momento, infatti, che oggi sussiste la connotazione colposa, in caso di omicidio o ferimento conseguente un incidente stradale provocato da condotte di guida pericolose non è prevista la possibilità di procedere con l’arresto obbligatorio in flagranza, ma è solo possibile il fermo in caso di omicidio colposo plurimo e di omicidio colposo in concorso con lesioni personali colpose.

La novità principale contenuta è proprio l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe e causa la morte di una persona è punito con la reclusione da 8 a 12 anni; pena che arriva a 18 anni in caso di omicidio plurimo.

Pene severe anche per chi provoca la morte di una persona in seguito a una manovra pericolosa, anche se non si è sotto l’effetto di alcol o droga: dai 7 ai 10 anni se l’incidente mortale avviene perché si attraversa un incrocio passando con il semaforo rosso o si fa una manovra di inversione del senso di marcia o un sorpasso in prossimità delle strisce pedonali.

C’è poi la revoca della patente, con differenziazioni: se si uccide qualcuno mentre si guida ubriachi la revoca arriva fino a 15 anni; fino a 20 anni, invece, se in passato si è stati già sottoposti all’alcotest.

Se, infine, si guida in stato di ebbrezza e si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.

Come si legge nell’impianto legislativo, per l’applicazione del nuovo reato di omicidio stradale vi sono delle fattispecie ben specifiche ripotate nel testo di legge licenziato dal Senato.

Una riflessione è doverosa, mille i morti solo tra il 2008 e il 2012, 35.000 i feriti: una vera e propria carneficina ,forse è giunto il momento di non concedere più benefici per chi provoca un incidente stradale mortale, per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze psicotrope.

Girolamo Simonato

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