Obbligo guida in orario diurno: chiarimenti dal Ministero del trasporti

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Di recente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota Prot. n. 27666/8.7.1 del 08 novembre 2018, ha normato la guida in orario diurno, la quale è identificata nel “Codice unionale armonizzato 61 <guida in orario diurno>“.

Come si legge nella normativa, è in capo alla Commissione medica locale, in sede di accertamento sanitario per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida, la quale può imporre al conducente esaminato il codice unionale armonizzato “61“, che consente allo stesso di poter guidare solo in orario diurno.

Al fine di dirimere ogni dubbio in merito alla locuzione guida in orario diurno”, laddove non risulti altra specifica indicazione da parte della Commissione medica locale, si ritiene che detta prescrizione sulla base dei criteri fissati dall’art. 153, comma 1 del codice della strada non consenta l’attività di guida “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere”, che prevede quanto segue: “Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.

In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.

Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.”

 

 

 

Girolamo Simonato

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