ONU: comitato speciale per la convenzione contro il terrorismo internazionale

Al termine della sua sedicesima sessione, tenutasi dall’8 al 12 aprile 2013, il Comitato speciale per una Convenzione contro il terrorismo internazionale ha raccomandato la creazione di un gruppo di lavoro in seno alla sesta commissione dell’Assemblea Generale, competente per gli affari legali, per pervenire ad una bozza definitiva di Convenzione sul terrorismo internazionale e proseguire la riflessione sulla convocazione di una conferenza di alto livello sotto l’egida dell’ONU.

Il Comitato speciale, creato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite mediante risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996, è incaricato di elaborare un progetto di Convenzione che affronti in modo trasversale il problema del terrorismo internazionale in tutte le sue forme e manifestazioni. A partire dalla sua creazione ha favorito i negoziati e la conclusione di almeno tre importanti strumenti internazionali: la Convenzione internazionale per l’eliminazione dei bombardamenti terroristici del 1997, la Convenzione internazionale per l’eliminazione dei finanziamenti al terrorismo del 1999 e la Convenzione internazionale per l’eliminazione degli atti di terrorismo nucleare del 2005. I lavori per l’elaborazione di una Convenzione sul terrorismo internazionale, intrapresi nel 2000, sono sfociati nel 2007 nella presentazione un pacchetto di proposte normative, intese a servire da base per le future trattative. Ciononostante, dopo ben tredici anni, sono ancora molte le divergenze fra gli Stati su aspetti cruciali del testo, quali la definizione stessa di “terrorismo internazionale”, il campo di applicazione della Convenzione e la questione del trasferimento di un detenuto ai fini di un’inchiesta avviata sul suo fondamento.

Nel rapporto del Comitato speciale, approvato dalle delegazioni degli Stati il 12 aprile 2013, (documento ONU A/AC.252/2013/L.1, versione non definitiva) figurano l’ultima versione provvisoria del preambolo e di gran parte degli articoli della Convenzione, nonché gli ulteriori emendamenti proposti da alcune delegazioni nazionali. Una delle questioni più controverse resta l’ambito di applicazione della Convenzione; nella versione attuale sono infatti escluse le attività poste in essere dalle forze armate in tempo di conflitti armati, le quali continuano ad essere regolate dal diritto internazionale umanitario, e quelle intraprese dalle forze militari di uno Stato operanti nell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali attività sono regolate dal altre norme di diritto internazionale. Naturalmente tale aspetto è strettamente connesso agli elementi costitutivi della nozione di “terrorismo internazionale”. A questo riguardo alcune delegazioni hanno ribadito l’esigenza di ricomprendere in tale definizione anche “il terrorismo di Stato” e di distinguere chiaramente gli atti di terrorismo, in senso stretto, dalla lotta dei popoli sottoposti ad occupazione e dominazione straniera ai fini dell’effettivo esercizio del loro diritto all’auto-determinazione, così da escludere eventuali casi di impunità delle forze militari statali.
Durante le consultazioni informali della sessione è stata inoltre discussa la questione relativa alla convocazione di una conferenza di alto livello sotto l’egida delle Nazioni Unite. Secondo la delegazione egiziana una simile iniziativa potrebbe favorire le trattative e, soprattutto, mobilizzare la volontà politica necessaria per raggiungere il consenso intorno ad una bozza definitiva di Convenzione; la conferenza potrebbe servire anche da forum per l’adozione di un piano d’azione e la discussione di alcune tematiche centrali connesse al terrorismo, fra cui, per esempio, le cause e i fattori che contribuiscono alla sua diffusione. Questa posizione non ha tuttavia incontrato il favore di altre delegazioni, che ritengono sia prima di tutto necessario definire i termini generali della futura Convenzione.

Claudia Nannini

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