Ma, per alcuni punti, a cominciare dall’art. 6, la legge 124 è immediatamente applicabile, cioè dal 28 agosto, sia per i procedimenti amministrativi in corso che per quelli futuri.
Le modifiche non sono di poco conto perché chiamano dirigenti e funzionari pubblici a verifiche attente e tempestive per evitare che siano tardive e dunque violative dei termini fissati dalla stessa novella legislativa, con conseguente possibile annullamento degli atti e risarcimento del danno, patito dal soggetto attinto da un provvedimento ritenuto illegittimo, da parte del giudice amministrativo.
Quello delle attività produttive è in primis il terreno maggiormente interessato dalle novità per le quali i responsabili di SUAP e SUE sono costretti a cambiare modo di operare rispetto a prima, soprattutto con riferimento a SCIA ex art. 19 legge 241/1990 ed annullamento di provvedimento illegittimo ex art. 21-nonies L. 241/90.
P. Sciscioli (www.ufficiocommercio.it)
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