La nuova SCIA dopo la legge Madia. Cosa cambia per le attività produttive

Redazione 01/09/15
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La legge Madia 7.8.2015, n. 124, entrata in vigore il 28 agosto scorso, si segnala innanzitutto come legge-delega, contenente cioè il mandato del Parlamento al Governo di procedere, con autonomi e successivi atti aventi forza e valore di legge (i decreti legislativi) o con regolamenti attuativi, alla revisione normativa di alcuni settori dell’attuale legislazione.
Ma, per alcuni punti, a cominciare dall’art. 6, la legge 124 è immediatamente applicabile, cioè dal 28 agosto, sia per i procedimenti amministrativi in corso che per quelli futuri.
Le modifiche non sono di poco conto perché chiamano dirigenti e funzionari pubblici a verifiche attente e tempestive per evitare che siano tardive e dunque violative dei termini fissati dalla stessa novella legislativa, con conseguente possibile annullamento degli atti e risarcimento del danno, patito dal soggetto attinto da un provvedimento ritenuto illegittimo, da parte del giudice amministrativo.
Quello delle attività produttive è in primis il terreno maggiormente interessato dalle novità per le quali i responsabili di SUAP e SUE sono costretti a cambiare modo di operare rispetto a prima, soprattutto con riferimento a SCIA ex art. 19 legge 241/1990 ed annullamento di provvedimento illegittimo ex art. 21-nonies L. 241/90.

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P. Sciscioli (www.ufficiocommercio.it)

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