Novità in materia di IVA: Reverse Charge

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Tra le novità introdotte dal DDL 2015 ( legge n. 190 del 23 dicembre 2014) rientrano le disposizioni che estendono l’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) a nuovi settori di attività.

Il meccanismo di inversione contabile, comporta l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta in luogo del cedente. Le disposizioni sul reverse charge si applicano a nuovi settori relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Invece, per le cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount),  l’entrata in vigore della nuova disciplina è subordinata all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

L’inversione contabile, o reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’ IVA , per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Ciò significa che il cedente/venditore emette fattura senza addebitare l’imposta, applicando la norma che prevede l’utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972).

Il destinatario della prestazione, poi, integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rendendo, pertanto, neutrale l’effetto della imposta sull’acquisto, non potendo essere impiegata in deduzione al momento della liquidazione periodica).

Tale meccanismo è stato previsto dapprima dal 2007 per le cessioni di immobili del terziario; successivamente dal 2011 è stato esteso alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale; infine, dal 2012 l’applicazione del Reverse Charge è stato applicato anche alle prestazioni di servizi da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed ugualmente da parte di imprese italiane a clienti UE. In precedenza, invece,  era disciplinata dal Reverse Charge solo la cessione di beni.

Veniamo adesso alle modalità di emissione di una fattura gestita secondo le regole del Reverse Charge. Lo schema è il seguente:

–           la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione“inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma;

–          si integra la fattura con l’esposizione dell’IVA da parte del cessionario,

–          la fattura è, poi, annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi

–          (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal

–          ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.

L’obiettivo dell’estensione del meccanismo dell’inversione contabile è quello di ridurre al minimo il pericolo di evasione dell’imposta.

Come accennato in precedenza, il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad altri settori dal DDL 2015. In particolare, la relativa disciplina è stata applicata:alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”; – alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; – al settore energetico, in particolare, in caso di trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori; alla grande distribuzione organizzata, relativamente alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Per ciò che concerne, infine, il meccanismo sanzionatorio per le violazioni in materia di reverse charge l’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/97, prevede:

– una sanzione base dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui il committente non adempia l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile e la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento;

– la sanzione è ridotta al 3%, con un minimo di euro 258, nell’ipotesi in cui l’imposta sia

stata comunque assolta, seppure in modo irregolare.

 

Qui una proposta di aggiornamento sul reverse charge

 

Antonio Cantalupo

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