Notifica multe stradali, il Ministro Lupi puntualizza sulle spese di notifica

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In questi giorni la dichiarazione del Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, il quale parlando in videoconferenza da Roma al Quattroruote Day che si è svolto a Milano, ha ricordato che: “Non è tollerabile che si utilizzi la leva delle contravvenzioni per ripianare buchi di bilancio o per finanziare opere pubbliche. Sarebbe preferibile utilizzare la forma della “imposta di scopo” per ottenere gli stessi risultati”.

Oltre alla già citata affermazione, lo stresso ministro ha fatto un rilievo sulle spese aggiuntive: “Le spese di notifica sono molto chiare: non si possono mettere in quelle spese voci diverse. Se poi si troverà un cittadino che farà ricorso al giudice di pace, perché quelle spese di notifica sono inaccettabili, poi non si venga a piangere”.

Questo ha comportato che la stampa ha messo in luce alcuni punti deboli del Codice della strada è la mancanza di chiarezza.

Leggendo alcuni articoli diverse sono le affermazioni che sostengono la poca chiarezza delle spese di notifica come sottolineate dal Ministro.

In realtà il problema esiste, ma non sempre si può parlare di tassa, è opportuno ricordare che l’art. 201 comma 4 del Nuovo Codice della Strada così riporta:” Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.”

In effetti, c’è tutto il margine per farlo, come legiferato dal comma citato che stabilisce solo che le spese sono a carico del destinatario, senza prevedere che possa essere posto un limite.

Mentre per quanto attiene al riferimento dell’articolo 201 del Codice della strada comma 1 : ” Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione”, è chiaro nel fissare i termini perentori di notifica post accertamento, sia per i residenti in Italia che all’estero, sia come deve essere effettuata la notificazione.

In linea di principio, la contestazione alle infrazioni stradali deve essere contestata. Questo lo stabilisce l’art. 200 al comma primo così detta:” Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.

Lo stesso istituto legislativo afferma quanto è possibile, questo implica che in caso di non immediata contestazione si possa provvedere alla successiva notifica seguendo quanto imposto dall’art. 201.

La giurisprudenza di legittimità, in molteplici pronunce, ha stabilito che, in riferimento alle violazioni del Codice della Strada, non trova applicazione il principio giurisprudenziale elaborato sulla scorta dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a mente del quale la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa.

Per il principio di specialità, detta norma è disciplinata e dettata proprio dai richiamati art. 200 e art. 201 del C.d.S.: le due normative, come si è puntualizzato, non hanno eguale contenuto, considerato che il Codice, come si è detto, non solo prevede che si proceda alla notificazione del verbale di accertamento della violazione soltanto qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, ma impone anche che il verbale medesimo contenga “l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata“.

Si rammenta che ciò è disciplinato, oltre dai già citati articoli del codice della strada, anche dagli articoli 384 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e approvazione del Nuovo Codice della Strada).

 

La regola generale della notificazione è quella che prevede l’invio all’effettivo trasgressore, se conosciuto, oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati che risultino registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) alla data dell’accertamento.

I termini della notifica sono quelli già riportati, cioè 90 giorni se residente in Italia e se il trasgressore è residente all’estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati dalla data dell’infrazione.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalità previste dalla legge o a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Tra le modalità di notifica previste dalla legge troviamo anche la cosiddetta “compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale (il trasgressore ha ricevuto l’avviso ma non si è mai presentato per ritirare la multa).

 

 

Girolamo Simonato

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