Non responsabilità in capo al committente per il deposito materiale del cantiere stradale

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Molte volte abbiamo osservato ed assistito che al termine dei lavori di un cantiere stradale, le ditte appaltatici lasciano incustodito e depositato materiale ed altro, ivi compresa la segnaletica stradale.

A volte questa area che è situata in un luogo pubblico può esser teatro di sinistri stradali.

In caso di incidenti stradali, le responsabilità sono da ricercare non nel proprietario dell’area, (privata o pubblica) ma bensì nella ditta che ha eseguito i lavori. Questa è la linea giurisprudenziale della sentenza n. 21837 del 27 ottobre 2015, che segue il solco già tracciato dalla Sentenza n. 21233 Corte di Cassazione del 17 settembre 2013, che esclude la responsabilità dell’ente proprietario o gestore per cantieri stradali in caso di danneggiamento del veicolo.

A prescindere dalla giurisprudenza è opportuna una riflessione sulla norma che è ascritta all’art. 21 del Codice della Strada.

In esso si apprende che senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 del codice della strada, il quale prevede che le autorizzazioni relative al cantiere stradale sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni. Le autorizzazioni e le concessioni per porre in essere dette attività sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

È vietato pertanto eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Il regolamento del codice della strada stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

Le operazioni di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere stradale, prevista  Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 sancisce che le costituiscono attività lavorative che comportano un rischio elevato derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Il Decreto definisce i criteri di applicazione della segnaletica di cantiere che devono essere seguiti da gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie.

Il Decreto individua i contenuti e la durata dei i corsi di formazione; inoltre prescrive:

  • l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale (indumenti ad alta visibilità)
  • l’obbligo di segnalare i veicoli operativi con dispositivi supplementari a luce lampeggiante o pannelli luminosi o segnali a messaggio variabile
  • la rispondenza della segnaletica alle caratteristiche di cui all’art. 3 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.

Fatta l’analisi relativa alla legislazione stradale, è importante citare due fonti del diritto civile, in particolare l’art. 2043, che detta il Risarcimento per fatto illecito, evidenziando che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, e l’art. 2051 avente ad oggetto : Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Con il citato art. 2043 c.c., il legislatore ha introdotto la norma riferita alla c.d. responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità contrattuale.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno teorizzato l’esistenza di un’altra forma di responsabilità, c.d. da contatto sociale, che nasce quando tra danneggiante e danneggiato non c’è un rapporto obbligatorio ma non c’è nemmeno estraneità.

Il fatto è inteso come l’azione o l’omissione commissiva di attivarsi imposto dall’ordinamento, nel caso di specie trattato è quello dettato dal codice della strada.

Il danno cagionato, come nel caso di cui all’art. 2059 c.c. è riferito a chi ha effettivamente la custodia e il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, caso di specie deposito ex cantiere stradale,  tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno.

 

Girolamo Simonato

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