A tal proposito ci sono stati negli ultimi anni pareri contrastanti tra loro, che sicuramente hanno tratto spunto dalla duplice normativa di riferimento cui il socio di srl può essere interessato.
Cerchiamo di analizzare gli aspetti normativi più salienti per definire la questione.
Iscrizione previdenziale per i commercianti.
Innanzitutto, bisogna verificare se l’imprenditore commerciale debba essere iscritto alla gestione previdenziale per l’attività di commercio. A tal fine, occorre dire che, secondo l’articolo 29, primo comma, della Legge 3 giugno 1975, n. 160 – così come sostituito dall’articolo 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, gli esercenti attività commerciali hanno l’obbligo di iscriversi nella gestione assicurativa se posseggono i seguenti requisiti:
- siano titolari di imprese;
- siano pienamente responsabili dell’impresa e ne assumano gli obblighi, tale obbligo non è richiesto per i soci di srl;
- partecipino al lavoro aziendale con assiduità e prevalenza.
Dalla lettura di questo articolo è indubbio che il soggetto che rientra nei 3 requisiti debba iscriversi nella gestione assicurativa INPS, introdotta dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.
Iscrizione previdenziale per gli artigiani.
Per gli artigiani, invece, l’obbligo di iscrizione all’INPS è sorto con la Legge 4 luglio 1959, n. 463, che, all’articolo 3, ha previsto l’istituzione di una gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidita’, vecchiaia e superstiti degli artigiani.
Il punto di domanda, allora è: Il commerciante o l’artigiano, già iscritto all’INPS, nel caso rivesta pure la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata, deve aprire una gestione separata all’INPS?
Invero, sempre la L. 662/1996 all’art. 1 c. 208 ci dice che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivita’ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attivita’ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attivita’ prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo’ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Tuttavia l’INPS continuava a ritenere necessaria la doppia iscrizione ed è questo il punto cruciale che ha dato origine alla questione, con numerosi contenziosi anche presso la Corte di Cassazione, che però ha ritenuto sempre applicabile il principio di prevalenza, come nelle due pronunce che si riportano:
– sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, con cui affermava che, in applicazione dell’art.1, comma 203 della Legge n. 662/1996, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; è onere dell’I.N.P.S. individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente;
– sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, a Sezioni Unite, si è perciò espressa sulla questione affermando che “la regola dettata dall’art. 1, comma 208, della Legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico”.
Il legislatore, a questo punto, è intervenuto con la norma di interpretazione autentica contenuta nel DL 78/2010, art. 12, comma 11:
“l’art 1 comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita’ autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attivita’ prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e’ obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Dunque, solamente per i soggetti di cui alla L 335/95 ART 2 C 26 vige l’obbligo di doppia iscrizione (iscrizione ordinaria + iscrizione a gestione separata) – si tratta dei soggetti che devono iscriversi alla gestione separata e cioè i soggetti, che esercitano pure, per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 e successive modificazioni ed integrazioni (ora art. 53) del DPR 917/1986 (TUIR), nonche’ i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo TUIR. Va precisato che la Legge 341/2000, all’articolo 34, comma 3, ha stabilito che tutti i riferimenti normativi – antecedenti all’entrata in vigore della stessa – all’art. 49, comma 2, lett. a), del DPR 917/1986 vanno intesi all’articolo 47, comma 1, lett. c-bis) del medesimo TUIR.
Orbene, posto che l’art. 2, comma 26, della L. 335/1995 è anteriore alla L. 342/2000, il riferimento, ivi previsto, all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, va inteso, quindi, all’articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del medesimo. Vieppiù, in considerazione che l’art. 34, comma 3, L. 341/2000 fa un rinvio statico, va sempre tenuta in considerazione la versione dell’art. 47, comma 1, lett. c-bis), all’epoca vigente!
Pertanto, nel caso di specie (commerciante o artigiano già iscritto all’INPS, che riveste pure la carica di amministratore di una srl), non occorre la doppia iscrizione, giacché i compensi dell’amministratore non rientrano nei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1) del TUIR, e non rientrano nei compensi per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico, nè dei compensi per gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Si ritiene, pertanto, errato, il diverso orientamento seguito, ancora oggi, dall’INPS, secondo cui l’amministratore, che sia già iscritto quale commerciante o artigiano, debba iscriversi nella gestione separata in caso di percezione di compensi.
“c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti con o senza personalita’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche’ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita’ svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche’ gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attivita’ di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente“;.
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