Naspi e Dis-Coll 2022: le date di pagamento di maggio

Paolo Ballanti 13/05/22
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Proseguono a maggio i pagamenti delle prestazioni INPS di NASpI e Dis-Coll 2022 erogate per far fronte a situazioni di perdita involontaria del posto di lavoro.

Calcolate in funzione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (NASpI) e del reddito medio mensile (DIS-COLL), soggette comunque ad un massimale mensile di 1.360,77 euro, le due prestazioni sono corrisposte dall’Istituto direttamente ai beneficiari.

Gli importi e le date di liquidazione, disponibili sul portale “inps.it” con il servizio “Stato di un pagamento”, possono variare in funzione dei singoli beneficiari.

Analizziamo in dettaglio quando e come saranno pagate NASpI e DIS-COLL a maggio.

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NASpI e DIS-COLL maggio 2022: chi ne ha diritto

A chi spetta la NASpI?

La prestazione NASpI è diretta a coloro che, assunti con rapporto di lavoro subordinato, hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono altresì compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, a seguito delle modifiche volute dalla Manovra 2022 (Legge numero 234/2021), dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge numero 240/1984.

Al contrario, sono esclusi dalla prestazione:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo determinato (OTD);
  • Lavoratori extra-UE con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali opera la specifica normativa;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, se non optano per la NASpI.

I soggetti potenzialmente beneficiari accedono alla prestazione, previa domanda trasmessa all’INPS, in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

A chi spetta la DIS-COLL?

L’indennità DIS-COLL è destinata a:

  • Collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), esclusi amministratori, sindaci e revisori;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

i quali hanno perduto involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

Per accedere alla prestazione, previa domanda trasmessa all’INPS, è necessario:

  • Essere in stato di disoccupazione, al momento di inoltrare l’istanza;
  • Aver totalizzato almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro sino alla cessazione stessa.

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NASpI e DIS-COLL maggio 2022: modalità di erogazione

NASpI e DIS-COLL appartengono alla schiera di prestazioni erogate direttamente dall’INPS al beneficiario, utilizzando il metodo di pagamento scelto dallo stesso in sede di trasmissione della domanda, in alternativa:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale competente in base al CAP di residenza o domicilio del beneficiario.

NASpI e DIS-COLL maggio 2022: quando arriva il pagamento

I pagamenti di NASpI e DIS-COLL nel mese corrente sono iniziati lo scorso lunedì 9 e termineranno con tutta probabilità venerdì 20.

Le date ad ogni modo possono variare in relazione ad ogni singolo beneficiario e, come ripetuto più volte, in base alle disponibilità finanziarie di ciascuna sede territoriale INPS.

NASpI e DIS-COLL maggio 2022: trattamento integrativo

I beneficiari di NASpI e DIS-COLL rientrano tra i soggetti potenzialmente beneficiari del trattamento integrativo.

La misura, introdotta con il Decreto legge del 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito in Legge 2 aprile 2020 numero 21) e recentemente modificata ad opera della Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234), ha l’obiettivo di ridurre il carico fiscale su lavoratori e figure assimilate, in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a 28 mila euro.

Pertanto, i percettori delle indennità di disoccupazione con un reddito complessivo ai fini fiscali non eccedente i 15 mila euro, hanno diritto ad un bonus di 1.200 euro netti annui (corrispondenti a 100 euro mensili).

Discorso diverso per chi ha un reddito eccedente i 15 mila ma non superiore a 28 mila euro. In tal caso il bonus spetta a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’IRPEF lorda:

  • Detrazioni per familiari a carico;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (si fa riferimento a mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • Rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, nel caso in cui la somma delle detrazioni sia superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo spetterà in misura pari alla differenza tra:

Somma detrazioni – IRPEF lorda.

In ogni caso, il bonus non potrà eccedere i 1.200,00 euro (soglia prevista per chi non supera i 15.000,00 euro di reddito).

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede a corrispondere direttamente ai beneficiari di NASpI e DIS-COLL le quote di trattamento integrativo, con le stesse modalità utilizzate per la liquidazione del sussidio mensile.

L’erogazione del trattamento integrativo avviene separatamente rispetto alla disoccupazione.

Le tempistiche di pagamento variano in base al singolo beneficiario e alle disponibilità di ciascuna sede territoriale INPS, tuttavia gli accrediti inizieranno con tutta probabilità a partire dal prossimo 16 maggio per poi terminare venerdì 27.

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Paolo Ballanti

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