Mutui casa under 36: proroga 2024 in arrivo, ma con stretta sui requisiti

Paolo Ballanti 21/09/23
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Novità in arrivo sui mutui casa under 36. Il disegno di legge numero 854 attualmente in discussione in Senato tratta della conversione in legge del cosiddetto Decreto Asset (D.L. 10 agosto 2023 numero 104) recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Nel corso della trattazione del testo in Commissione Ambiente e Industria di Palazzo Madama si segnala l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia (partito del premier Giorgia Meloni) riguardante la proroga e la modifica di due misure in tema di mutui prima casa.

Da un lato l’accesso al Fondo di garanzia prima casa e, dall’altro, l’operatività delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini.

Analizziamo le novità sulle agevolazioni per i giovani, in particolare sui mutui casa under 36.

Indice

Mutui casa under 36: il Fondo prima casa

Con la conversione in legge del Decreto Asset non si esclude, alla luce dell’emendamento di Fratelli d’Italia, una modifica al Fondo di garanzia prima casa, istituito dalla Legge numero 147/2013 con l’obiettivo di concedere garanzia a prima richiesta sui mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro.

I mutui in questione devono essere destinati all’acquisto, alla ristrutturazione ovvero all’accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

In assenza delle misure straordinarie che tra poco citeremo, la garanzia del Fondo opera in misura pari al 50% della quota capitale.

La garanzia all’80%
Come anticipato, le categorie di seguito citate, in possesso di un Isee (che l’emendamento al Decreto Asset riduce da 40 mila a 30 mila euro annui), per i finanziamenti con limite di finanziabilità (da intendersi come il rapporto tra l’ammontare del prestito ed il prezzo di acquisto dell’immobile) superiore all’80% possono beneficiare di una garanzia del Fondo elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

I soggetti interessati sono quelli di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della Legge numero 147/2013, in particolare:

  • giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età, per i quali l’emendamento al Dl Asset aggiunge l’ulteriore condizione del possesso di un Isee non eccedente i 30 mila euro annui. Questa la novità principale sulle agevolazioni mutui casa under 36.

Le tre categorie citate sono le stesse che, in via prioritaria, possono accedere alla garanzia ordinaria del Fondo al 50% della quota capitale. Anche su questo punto non manca di intervenire l’emendamento FdI modificando l’accesso al credito, che passa da prioritario ad esclusivo, a beneficio dei soggetti in parola.

Proroga della garanzia all’80%
L’innalzamento della garanzia all’80%, inizialmente previsto per le domande presentate fino al 30 giugno 2023, è stato poi prorogato fino al 30 settembre 2023 ad opera del Decreto – legge 10 maggio 2023 numero 51, convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 87.

L’emendamento di Fratelli d’Italia interviene anche su questo aspetto estendendo l’operatività della misura alle domande presentate sino al prossimo 31 dicembre.

Da ultimo, è altresì estesa al 31 dicembre 2023 l’operatività della garanzia all’80% della quota capitale, nelle ipotesi in cui il tasso effettivo globale (in sigla TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal MEF, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra “la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è calcolato il TEGM in vigore” (articolo 64, comma 3, Decreto – legge 25 maggio 2021 numero 73).

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono “tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis” (ancora l’articolo 64).

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Il Fondo Gasparrini

Stando al già citato emendamento al Decreto Asset viene estesa al 31 dicembre 2024 l’operatività delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini.
Da notare che la normativa in questione è stata da ultimo prorogata al prossimo 31 dicembre ad opera della Legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 numero 197, articolo 1, comma 74, lettera a).

Il Fondo in questione, è bene ricordarlo, permette di:

  • sospendere le rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un massimo di diciotto mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà;
  • farsi carico del 50% degli interessi che maturano nel corso del citato periodo di sospensione.

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Mutui casa under 36: proroga 2024 in arrivo

Perché abbiamo parlato di proroga delle misure straordinarie sui mutui casa under 36? La disciplina derogatoria che l’emendamento al Decreto Asset intende estendere fino al 31 dicembre 2024 prevede (ai sensi dell’articolo 54, comma 1, Decreto – legge 17 marzo 2020 numero 18):

  • l’ammissione dei mutui di importo non superiore a 400 mila euro, in luogo del limite ordinario di 250 mila euro;
  • l’esonero dall’obbligo di presentare l’attestazione Isee;
  • l’estensione ai mutui che beneficiano della garanzia del Fondo Prima Casa;
  • la sospensione dal pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Dal punto di vista dei soggetti beneficiari, sempre la normativa straordinaria dispone:

  • l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini per quanti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 208 del Codice civile che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19;
  • l’accesso al Fondo Gasparrini in favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400 mila euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo.  

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Foto copertina istock/AaronAmat

Paolo Ballanti