Multe, vizi formali e sostanziali

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Le multe per violazioni del codice della strada non sono sempre perfette: anche le autorità sbagliano e, stando alle statistiche, lo fanno spesso. Vizi formali e sostanziali, infatti, possono inficiare i verbali di contravvenzione per violazione del codice della strada, consentendo all’automobilista di chiederne l’annullamento.

Ma quali sono i casi più diffusi in cui è possibile ricevere una multa illegittima? Prima di pagare bisognerebbe accertarsi che non ci si trovi in uno di tali casi, ma il tempo per verificarlo è molto breve, per due ragioni.

Da un lato i giorni entro cui presentare ricorso al giudice di pace sono solo 30 che decorrono dalla notifica della multa. Se, invece, si intende agire in via amministrativa, con ricorso al Prefetto, si avranno 60 giorni di tempo, ma in questo caso i termini non si sospendono nel periodo estivo tra il 1° e il 31 agosto, come invece nel caso di ricorso giudiziale. Se il postino, non trovando nessuno in casa, deposita l’atto alla Casa comunale, i 30 giorni decorrono dopo il decimo giorno successivo al ricevimento della seconda raccomandata con cui il portalettere comunica di aver tentato (invano) la consegna della contravvenzione.

La seconda ragione per cui è necessario valutare in fretta se presentare ricorso o pagare immediatamente è che, se si vuole beneficiare dello sconto del 30% sulla multa, concesso solo a chi paga immediatamente senza fare ricorso, si hanno solo 5 giorni dalla notifica (nel caso di multa lasciata sul parabrezza, i giorni decorrono dal successivo invio a casa della contravvenzione).

Multe: vizi di forma

Tra i vizi di forma più comuni, spicca il ritardo della notifica della contravvenzione: il termine è di 90 giorni dall’illecito, anche se effettuata a mezzo di strumenti elettronici di controllo, come l’autovelox o il telelaser. Benché sulla questione sia sorto un ampio dibattito, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere la multa spedita oltre tale termine “tardiva” e quindi nulla. L’unica eccezione che consente una dilazione nei tempi è quando siano sopraggiunte difficoltà nell’accertamento della titolarità del mezzo: si tratta, però, di un caso marginale che non può essere invocato dall’amministrazione a giustificazione del mancato rispetto dei termini perentori.

Altri vizi che attengono alla forma della contravvenzione si hanno quando quest’ultima non contenga determinati elementi obbligatori prescritti dalla legge. La multa è annullabile, per esempio, se il verbale non riporta l’indicazione dell’agente, le generalità del conducente, la norma che è stata violata.

Multe: vizi di sostanza

La multa è nulla quando è causato dall’atteggiamento poco trasparente e colpevole dell’amministrazione che induce in errore il conducente: si pensi ai cartelli non leggibili perché oscurati dalla vegetazione, posti dietro una curva, divelti o spostati dal vento, sporcati dallo spay delle bombolette colorate, limite di parcheggio non indicato chiaramente, distanza minima tra il cartello di avviso di controllo elettronico della velocità e la postazione della polizia con l’autovelox, ecc.

A differenza dei vizi formali, che danno sempre luogo all’annullamento, quelli sostanziali devono essere valutati caso per caso: solo quelli che, nel caso di specie, hanno reso impossibile all’automobilista l’esercizio del proprio diritto di difesa, possono comportare la nullità della multa. Ecco perché, se nel caso dei vizi formali è più facile ottenere l’annullamento anche dal Prefetto, nel caso di vizi sostanziali è necessaria sempre la prova e, soprattutto, la valutazione del giudice.

Tra i vizi sostanziali, poi, ci sono quelli che derivano dalla violazione del codice della strada. Ecco qualche esempio: i parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu sono illegittimi se sono posti all’interno della carreggiata occupandola anche solo parzialmente oppure se, nelle vicinanze, non esiste possibilità di sosta gratuita (le strisce blu devono essere posizionate in prossimità di quelle bianche), salvo si tratti di centro storico. Quindi se si viene multati per aver lasciato la macchina senza ticket in questi parcheggi la multa può essere annullata.

Autovelox

In materia di autovelox e controlli con telelaser una sentenza della Corte Costituzionale di quest’anno ha imposto l’obbligo di revisionare periodicamente tali apparecchi. Quindi la taratura degli strumenti e un checkup periodico è necessario per escludere margini di errori. L’automobilista multato per utilizzo di uno di tali apparecchi potrebbe chiedere il certificato o il verbale di revisione degli stessi: in caso contrario può ricorrere al giudice per chiedere l’annullamento.

È nulla la multa se, nella foto fatta all’automobilista, la targa risulta poco leggibile.

I cartelli stradali, nelle strade ampie con due o più corsie, vanno posizionati tanto a sinistra quanto a destra del margine della strada. Nel 2014 il giudice di pace di Venezia ha annullato una multa per eccesso di velocità perché il cartello con il segnale dell’autovelox non era adeguatamente segnalato per chi transitava nella corsia di sinistra. Il codice della strada prevede [1] infatti che, anche se normalmente i segnali stradali vanno posti a destra, sulle strade con due o più corsie i cartelli devono essere «chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata». Se la segnaletica non è sufficientemente visibile, ha stabilito il giudice, il conducente non può essere sanzionato per eventuali violazioni avvenute durante la guida

Errore materiale

L’errore materiale sul tipo di auto o su una cifra della targa non dà luogo a nullità se, dal resto della contravvenzione, non appaiono lacune tali da impedire al conducente l’esercizio del diritto di difesa. Ma attenzione al caso in cui l’errore nel numero di targa ci faccia pagare la multa di qualcun altro. Infatti, l’omologazione delle macchine di solito avviene a blocchi, quindi il numero di targa successivo e quello immediatamente precedente al nostro spesso si riferisce a un veicolo della stessa marca e colore.

Anche l’indicazione del numero civico non è necessaria se comunque non si tratta di una via particolarmente estesa e l’automobilista è comunque posto nelle condizioni di difendersi.

Ticket sulle strisce blu scaduto

Lasciare la macchina sulle strisce blu oltre il tempo previsto non configura un’ipotesi di violazione del Codice della strada, ma solo un inadempimento contrattuale. Questo vuol dire che eventuali multe vere e proprie saranno illegittime: il gestore delle strisce blu potrà solo agire coi normali mezzi civilistici (di recupero crediti) per pretendere la somma non corrisposta. La multa per ticket scaduto è possibile solo se prevista dalla delibera del Comune che ha istituito l’area di sosta.

Dunque, se l’automobilista non ha rinnovato il pagamento del ticket sulle strisce blu alla scadenza del termine del primo pagamento e, per questo, ha ricevuto una multa, potrà chiedere al Comune di esibire la delibera con cui ha previsto la possibilità, in casi come questi, di contravvenzioni. Diversamente può chiederne l’annullamento al giudice.

Rateizzare le multe

Si può chiedere di rateizzare la multe a condizione che:

– il trasgressore abbia un reddito basso: il proprio reddito imponibile non deve superare infatti i 10.628,16 euro, limite innalzato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente;

– la multa sia di valore superiore a 200 euro

– la multa si riferisca a un solo verbale, quindi non è possibile rateizzare l’importo di multe diverse;

– la multa non sia stata impugnata con ricorso.

La richiesta di rateizzazione va inviata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica. Va presentata al prefetto, nel caso di violazioni accertate dalla polizia di stato, mentre per le violazioni accertate dalla polizia locale (di regione, provincia o comune) deve essere inoltrata al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco.

Possibile rifiutare di firmare il verbale?

Si, un diritto del cittadino, ma non cambia nulla nella sostanza dei fatti. Con o senza la firma il multato può sempre presentare ricorso; il verbale è ugualmente valido e fa piena prova fino a querela di falso.

 Infine, anche se il conducente non ha ritirato il verbale la notifica si ritiene comunque valida. Quindi non ritirarlo ha, semmai, ha un effetto negativo, perché priva il conducente degli elementi documentali grazie ai quali potrebbe fare ricorso e lo mette nelle condizioni di dimenticarsi della multa, lasciando trascorrere il termine per impugnarla davanti al prefetto o al giudice di pace. Il rischio è di vedersi arrivare, dopo anni, delle cartelle esattoriali con importi salati.

 Cartelli di divieti temporanei

Spesso il Comune posiziona dei cartelli con divieti di sosta temporanei (si pensi alla concomitanza con una processione, con i lavori di restauro di un palazzo, ecc.). Perché, in tal caso, le multe siano valide è necessario che il cartello sia stato autorizzato da ordinanza e che siano stati rispettati i termini per l’affissione del cartello temporaneo, controllando la data di apposizione segnalata sul cartello: la legge infatti impone che il divieto di sosta debba essere segnalato con un anticipo di almeno 48 ore.

Il cartello inoltre deve indicare l’orario di inizio e di fine del divieto e segnalare con precisione l’area interessata.

Anche se tali condizioni siano state rispettate, alcuni giudici hanno ritenuto illegittime le multe inflitte sulla base di cartelli amovibili se i cartelli sono stati fissati in modo non stabile o sono stati sistemati sui marciapiedi (poco visibili), o se le macchine erano state parcheggiate prima dell’apposizione del segnale di divieto temporaneo. 

Impugnare la multa dal giudice di pace

Per impugnare una multa ci sono tre strade. La classica è quella del ricorso al giudice di pace, che però potrebbe non essere conveniente per via dei costi elevati (contributo unificato e spese legali). Se si perde la causa, il giudice potrebbe essere autorizzato a portare la multa sino al massimo edittale oltre a disporre la condanna alle spese processuali per chi ha perso il giudizio.

I termini per il ricorso sono di 30 giorni dalla notifica. Se il valore della causa non supera 1.100 euro, l’automobilista può presentare ricorso anche da solo, senza bisogno di avvocato.

 Il ricorso al Prefetto

Si può procedere anche con un ricorso al Prefetto che, in tal caso, va spedito entro 60 giorni dalla notifica. Qui non c’è udienza e non c’è obbligo di “difesa tecnica” con avvocati. Inoltre il ricorso è esente da marche e costi. Tuttavia, non decidendo la causa un soggetto terzo e imparziale, statisticamente è più difficile vincere. Spesso l’accoglimento si ottiene per mancata risposta entro i termini: il Prefetto, infatti, deve inviare l’eventuale accoglimento o diniego entro 210 giorni (180 nel caos in cui il ricorso sia stato indirizzato alla polizia municipale). Diversamente la multa si considera annullata. Attenzione però: se si perde, il Prefetto emette un’ordinanza ingiunzione con cui condanna la parte a pagare il doppio della sanzione.

 Conviene ricorrere al prefetto quando la multa presenta vizi formali. Se, invece, i motivi di impugnazione attengono più alla sostanza (l’ausiliario del traffico non ha visto la presenza della ricevuta di pagamento del parcheggio, la mancanza – nelle immediate vicinanze – di aree destinate a parcheggio libero e gratuito, eccetera), è il caso di presentare ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 L’autotutela

Si può anche tentare un rimedio semplice ed economico, ma sconosciuto ai più, che è quello del ricorso in autotutela. Si tratta di una semplice istanza da presentare all’ente impositore se sussiste un chiaro errore nell’accertamento (per esempio se la targa della vettura sia errata). Attenzione però, perché la presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso al prefetto o al giudice di pace. Quindi se la risposta tarda ad arrivare, è sempre meglio cautelarsi presentando anche il ricorso al giudice, in attesa di ricevere quello dell’autorità amministrativa.

fonte:  www.laleggepertutti.it

 

Redazione MotoriOggi

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