Multa per eccesso di velocità anche dal rumore della sgommata

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Il vigile può rilevare l’andatura dell’automobile e il superamento dei limiti di velocità dai segni o dallo stridere dei pneumatici a seguito di una sgommata o di una brusca frenata

Non c’è solo l’autovelox, il telelaser o il tutor per verificare il superamento dei limiti di velocità o le impronte dei pneumatici lasciati a seguito di una brusca frenata: la multa è valida anche se la violazione delle norme del codice della strada è rilevata da “percezioni sensoriali” dei vigili, come ad esempio l’udito. Difatti lo stridere delle gomme sull’asfalto a seguito della sgommata può essere una valida prova per elevare la multa e considerarla pienamente valida.

A chiarire questo aspetto è il tribunale di Cagliari in una recente sentenza [1].

La vicenda
A dare torto a un automobilista sono le dichiarazioni dei giudici che affermano, nel verbale di contestazione per l’eccesso di velocità in prossimità di un incrocio, di aver sentito chiaramente la sgommata prodotta dalle ruote sull’asfalto e di lì di aver ritenuto che la velocità superasse i limiti consentiti dalle condizioni della strada e del traffico.

Il nuovo codice della strada [2] impone al conducente di regolare la velocità dell’automobile in base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza, in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. Specie in prossimità delle curve (così come nei tratti di strada a visibilità limitata o in prossimità degli incroci) il conducente deve regolare la velocità anche al di sotto dei generici limiti imposti dalla segnaletica o dalle norme.

Ben potrebbero, dunque, i vigili multare il conducente solo rilevando lo stridere dei pneumatici, soprattutto se la velocità sia talmente eccessiva da impedire agli agenti di inseguire il colpevole.

Come si legge nelle motivazioni del giudice sardo, secondo il codice della strada [2], la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura: non si tratta di un fatto storico, ma di un giudizio, di una valutazione sintetica da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli al proprio giudizio critico, per poter poi desumerne se il conducente sta tenendo una buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.

 

LA MASSIMA

Secondo l’art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura ed essa di per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Tale valutazione rimane priva di efficacia probatoria privilegiata, anche se la presenza di una ‘intersezione, richiamata espressamente nella norma, indica una presunzione di pericolosità della strada che impone al guidatore di procedere con assoluta prudenza.

[1] Trib. Cagliari, sent. n. 1242/15 del 2.09.2015.
[2] Art. 141 cod. str.

da laleggepertutti.it

Redazione MotoriOggi

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