MEPA per acquisizione di beni e servizi: sottosoglia per tutti, soprasoglia solo per i Comuni non capolouoghi

Negli ultimi giorni, i Comuni “non capoluogo” sono entrati nel panico per via dell’obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza e/o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., introdotta con l’articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, come è stato convertito, con modificazioni,  dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicata in G.U.R.I. 23/06/2014, n. 143).

 

Non ci occupiamo, per ragioni di semplificazione, degli appalti di lavori, ma solo degli appalti di fornitura e degli appalti di servizi.

 

Dai rumors colti dagli “addetti ai lavori” sembrerebbe che si sia creata la convinzione – FALSA – che i Comuni “non capoluogo” debbano acquisire i beni ed i servizi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., mentre i Comuni “capoluogo” siano esonerati.

 

Tale convinzione è  falsa, perchè, per le acquisizioni sotto soglia l’obbligo di ricorso al MEPA esiste da quasi due anni, sia per i Comuni capoluogo che per i Comuni non capoluogo e permane ancora oggi. L’unica novità è, dunque, solamente per le acquisizioni sopra soglia. Di seguito si spiega perchè.

 

Obbligatorietà per tutti i Comuni (capoluogo e non capoluogo) di procedere all’acquisto di beni e servizi, sotto soglia comunitaria, tramite MEPA

 

L’utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.a., e rinvenibile all’indirizzo url www.acquistinretepa.it, è obbligatorio per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, incluse le acquisizioni in economia disciplinate dall’articolo 125 del codice dei contratti; cio è stato sancito nell’ articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come è stato modificato dalle due norme sulla spending review del 2012 (cfr. art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012; art. 1, comma 149, L. 228/2012), ove viene così previsto:

Fermi restando gli obblighi e le facolta’ previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” – con l’art. 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato in G.U.R.I. n. 144 del 26 giugno 2014), sono state aggiunte anche le “autorità indipendenti”.

Laddove la norma recita “acquisti di beni e servizi sotto soglia”, si riferisce anche agli acquisti che possono essere fatti in economia, secondo l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, inclusi, quindi, gli affidamenti diretti.

D’altronde, tale obbligo è stato pure ribadito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia, nel parere n. 92 del 18.03.2013, ove è stato chiarito che “il quesito qui avanzato ha una facile soluzione nella stessa littera iuris, poiché lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006  ………. Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia ….l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità. ………”.

 

L’obbligo del ricorso al MEPA è previsto anche per i Comuni – senza alcuna distinzione tra “capoluogo” e “non capoluogo” -,  infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 si intendono altre amministrazioni pubbliche” “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ Montane. e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)”.

 

L’inottemperanza all’obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l’art. 1, comma 1, secondo periodo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, “……….. i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita’ amministrativa. Ai fini della  determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”.

 

A tal proposito, anche la Corte dei Conti della Sezione Regionale Lombarda, nel parere sopra citato, ha chiarito pure le ovvie conseguenze derivanti dall’inottemperanza del ricorso al MEPA: “si evidenzia che il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilità testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell’art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.”.

 

L’art. 11, comma 10-bis, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede inoltre che il termine dilatorio  c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l’altro, “nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della  pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del regolamento”.

 

Non solo. Ma è prevista pure l’esenzione dei diritti di rogito, giacchè, trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre che sia stipulato il contratto in forma pubblica-amministrativa (art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006).

Pertanto, è indubbio che, per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, i Comuni  – senza distinzione alcuna tra “capoluogo” e “non capoluogo” – avevano e continuano ad avere  l’obbligo di utilizzare il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) che è uno strumento di acquisto elettronico gestito da Consip S.p.a..

La mancata osservanza di tale obbligo, determina, come sopra riportato, una serie di conseguenze che vanno dalla nullità dell’appalto alla responsabilità disciplinare, amministrativa ed erariale per il funzionario inottemperante.

Non solo, ma oltre questi oneri, vanno però apprezzati alcuni vantaggi, quale quello della inosservanza del termine dilatorio, c.d. “stand-still”, che normalmente va osservato (35 gg.) prima della stipula del contratto o dell’ordinativo.

 

 

Obbligatorietà per  i Comuni “non capoluogo”  di procedere all’acquisto di beni e servizi, sopra soglia comunitaria, tramite MEPA

 

La vera novità, dunque, è relativa alle acquisizioni di beni e servizi soprasoglia, giacchè le norme sopra citate, relative alle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia, non sono state intaccate dal D.L. 66/2014 nè dagli altri decreti legge di poco successivi. Tant’è che il comma 3 dell’articolo 9 del D.L. 66/2014 esordisce “Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, ((commi 449, 450 e 455)), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7, all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,))….

La chiamata in causa per i “Comuni non capoluogo” è prevista dall’articolo 9, comma 4, del D.L. 66/2014 appena convertito, ove è statuito:

 

Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e’ sostituito dal seguente:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

 

In buona sostanza, i Comuninon capoluogo di provincia”, per gli appalti di servizi e di forniture sopra soglia, non possono più provvedere autonomamente, tranne che non utilizzino uno strumento elettronico di acquisto gestito da Consip s.p.a., tra cui, appunto, il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione).

 

Tali obblighi per le acquisizioni di beni e servizi sopra soglia, sono già in vigore dall’1 luglio 2014, giacchè, a mente del combinato disposto dell’articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 150/2013 (pubblicato in G.U.R.I. n.304 del 30-12-2013), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), e dell’articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine di entrata in vigore del comma 3-bis dell’articolo 33, D.Lgs. 163/2006, inizialmente fissato per il 31 marzo 2012, è stato differito sino al 30 giugno 2014.

 

Vincenzo Vinciprova

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