Mediazione delegata: la conseguenza sanzionatoria quando scatta?

Rosalba Vitale 03/06/16
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Il decreto n. 28/2010 ha introdotto la mediazione come metodo alternativo di risoluzione dei conflitti in ambito civile e commerciale.
Si distingue in:

1. Facoltativa: Quando le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione.

2 . Obbligatoria: Per le controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

3. Delegata: Il giudice, inoltre, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

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Savio Daniela | 2015 17×24

In particolare, in relazione a quest’ ultima, il 23 aprile il Giudice Dott. Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto depositava un ordinanza dopo quasi un anno dall’ invito rivolto alle parti di procedere alla mediazione, che costituisce sicuramente un precursore del nuovo modo d’ intendere il procedimento di mediazione.

Premesso che, nel caso di specie, al primo incontro le parti si presentavano personalmente dinanzi all’ Organismo di mediazione prescelto, ma la mediazione sortiva esito negativo poiché la parte invitata manifestava la volontà contraria di non proseguire.

Nel processo, l’ attrice evidenziava l’ impossibilità della mediazione, e ne chiedeva la precisazione delle conclusioni.

Sul punto il giudice ebbe modo di precisare l’ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, ribadendo che: “le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva”.

Il rifiuto preso in esame era da intendersi quello ingiustificato o fondato su motivazione inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia.

Ne deriva, che quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non si considera soddisfatta.

Del pari quando il rifiuto è formulata dalla parte convenuta sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. N. 28/10.

Nel caso in esame, la convenuta veniva condannata al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

Rosalba Vitale

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