Con il nuovo decreto, è fatto divieto ai mediatori di qualsiasi tipo di essere parte o rappresentante, così come in carico di assistenza in iter di mediazione di fronte all’organismo di mediazione in cui è eventualmente iscritto o incaricato.
Stessa preclusione per quei mediatori che rivestano altri incarichi, nessuna possibilità di svolgere attività davanti agli organismi in cui si trovano a operare; la musica non cambia, poi, per i professionisti soci, associati o in esercizio nei medesimi locali.
Stretta sulle mediazioni, dunque, a ruota dell’introduzione della negoziazione assistita nel decreto di riforma del processo civile che ha stabilito un altro gradino attraverso cui è possible arrivare a un accordo tra le parti e scongiurare il ricorso al giudice.
Le nuove regole
Secondo quanto stabilisce il decreto 194 del ministero della Giustizia, allora, viene impedito a tutti coloro che abbiano svolto negli ultimi due anni – e dunque, anche coloro che lo stiano ancora svolgendo – qualsiasi genere di rapporto di tipo professionale con almeno una delle parti in causa di assumere il ruolo di mediatore.
Idem per chi abbia dei soci che in passato abbiano intrattenuto rapporti di tipo professionale con uno dei due litiganti, e lo stesso per chi abbia esercitato nei medesimi locali di un assistente legale in carica negli ultimi due anni.
Capitale minimo. Non cambiano, comunque, solo le condizioni per svolgere la funzione di mediatore nelle controversie. Con il decreto 194, si stabilisce anche il regime entro il quale deve rientrare il capitale per procedere alla registrazione negli elenchi ministeriali. Ora, dunque, il minimo a cui una Srl deve poter attingere per iscriversi, è un capitale di 10mila euro.
Indennità. Modifiche anche in relazione ai parametri attraverso cui attribuire le indennità. Il decreto spiega che le spese di avvio sono necessario per avviare la conciliazione, ossia quello che, a norma di legge, deve tenersi per forza di cose, e che può risultare sufficiente a esaurire la condizione di procedibilità apposta con il decreto del Fare. Così, si stabilisce che, per cause del valore entro i 250mila euro, vadano corrisposti 40 euro di onorario, mentre per vertenze di valore superiore, si passerà a 80 euro. Ovviamente, il tutto anche nel caso il tentativo di mediazione fallisca e si vada in giudizio.
Formazione. Un’altra disposizione importante contenuta nel decreto che riguarda da vicino i mediatori, rappresenta l’aggiornamento professionale: coloro che non hanno completato il tirocinio assistito avranno tempo fino a settembre 2015.
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