Maternità flessibile: come richiederla, documenti, istruzioni Inps

Paolo Ballanti 05/10/22
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Arrivano nuovi chiarimenti dall’Inps sulla maternità flessibile. La normativa italiana tutela le lavoratrici che si assentano nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto, garantendo un’apposita indennità Inps che ha come obiettivo quello di sostenere economicamente le interessate, di fronte alla perdita della retribuzione causata dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro, la Legge 8 marzo 2000 numero 53 ha introdotto (articolo 12, comma 1) la possibilità di posticipare un mese dell’astensione ante partum (l’ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto.

Sul punto, la Circolare Inps del 4 settembre 2000 numero 152 ha sottolineato che la lavoratrice interessata ad usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria è tenuta a presentare apposita domanda “corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato” nonché della “certificazione del competente medico dell’azienda, qualora obbligatoriamente presente ai sensi del D.Lgs. n. 626/94”.

Successivamente, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” sono state riprese le disposizioni sulla flessibilità contenute nel sopra citato articolo 12, Legge numero 53/2000.

L’Inps, a questo punto, ha previsto, nelle domande di congedo di maternità, la possibilità di esercitare la flessibilità (con indicazione dei giorni di flessibilità di cui la lavoratrice vuole fruire), verificando, in fase di istruttoria, che la documentazione sanitaria sia stata redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e nel corso del settimo mese di gravidanza.

Lo stesso Istituto ha sottolineato (Messaggio del 25 maggio 2007 numero 13279) che le attestazioni sanitarie, non prodotte nel corso del settimo mese di gravidanza, non consentono di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio delle attestazioni, comportando l’integrale respinta dell’opzione di flessibilità, con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le modalità ordinarie, cioè due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva.

Un aspetto, quest’ultimo, su cui si è pronunciata anche la Corte di Cassazione e che, alla luce del crescente numero di ricorsi amministrativi (e giurisdizionali), ha portato l’Inps a fornire alcuni importanti chiarimenti sull’invio dei certificati medici, contenuti nella recente Circolare del 29 settembre 2022 numero 106.
Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Maternità flessibile: la sentenza della Cassazione

Nell’interpretare le disposizioni di cui al Decreto legislativo numero 151/2001 la Cassazione (sentenza numero 10180/2013) ha precisato che laddove il certificato venga “presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare”, l’azienda, oltre alle eventuali responsabilità di natura penale, dovrà riconoscerle la retribuzione e quindi l’Inps “non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza”.

Se la certificazione viene nel frattempo acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese “usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile”.

Di conseguenza, conclude la Suprema Corte, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni “comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità”. Pertanto, secondo la Cassazione, gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sull’indennità di maternità, di competenza Inps, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

Maternità flessibile: l’orientamento dell’Inps

Alla luce del crescente numero di ricorsi amministrativi (e, in alcuni casi, anche giurisdizionali) in cui è richiamata la citata pronuncia della Cassazione ed al fine di:

  • Garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo, sempre più orientato verso forme di flessibilità;
  • Favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri;

l’orientamento dell’Inps, espresso nella Circolare del 29 settembre, è quello di considerare l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie, come non incidente sulla misura dell’indennità di maternità.

Di conseguenza, la documentazione sanitaria, richiamata agli articoli 16, comma 1.1 e 20 del Decreto legislativo numero 151/2001, non deve più essere prodotta all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro / committente.

Maternità flessibile: per quali lavoratrici

Le istruzioni in tema di maternità flessibile si applicano, chiarisce l’Inps, a “tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata”, le quali vogliono astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità ovvero interamente dopo il parto.

Peraltro, su conforme parere ministeriale, prosegue l’Istituto, il nuovo orientamento dev’essere adottato anche con riferimento a:

  • Domande “già presentate e in fase istruttoria”;
  • Su richiesta della lavoratrice, in via di autotutela (salvo intervenuta prescrizione), per domande eventualmente definite in maniera difforme al sopracitato orientamento.

Da ultimo, con riferimento ai “ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere” (Circolare Inps).

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Maternità flessibile: documenti necessari

Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Istituto ricorda quali documenti presentare e che scadenze devono essere rispettate dalle lavoratrici, nei casi di flessibilità del congedo di maternità.

Le lavoratrici dipendenti che intendono fruire della flessibilità del congedo di maternità (ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico) devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, di conseguenza, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa (durante l’ottavo mese) non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Le certificazioni in questione vengono rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
Acquisite le certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Le suddette certificazioni, pertanto, non vengono più trasmesse all’Inps, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni interessati dalla stessa. Non è altresì più necessario produrre all’Inps la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. L’Istituto ricorda che:

  • In ogni caso il certificato telematico di gravidanza dev’essere trasmesso all’Inps da un medico del SSN o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico;
  • Continua ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità.

Maternità flessibile: astensione interamente dopo il parto

L’articolo 16, comma 1.1, del Decreto legislativo numero 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della Legge numero 145/2018, dispone che, in alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione della maternità, è riconosciuta alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

Grazie alla Circolare numero 148/2019, l’Inps ha fornito indicazioni operative su come la lavoratrice può esercitare la facoltà in parola. Nello specifico, sono presenti i chiarimenti relativi alla documentazione sanitaria da acquisire ad opera della lavoratrice, per poter legittimamente proseguire l’attività lavorativa fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto.

Alla luce dei nuovi orientamenti (e a differenza di quanto precisato nella circolare numero 148) l’Istituto sottolinea che le già menzionate attestazioni mediche “non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza” (Circolare numero 106/2022).
Restano comunque valide le indicazioni fornite nella Circolare numero 148/2019 in merito a:

  • Individuazione dei medici competenti al rilascio delle attestazioni previste per legge, ossia il medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (se previsto);
  • Tempistica di acquisizione, da parte della lavoratrice, delle attestazioni mediche, ossia nel corso del settimo mese di gravidanza;
  • Chiara individuazione, nell’attestazione, del termine fino a cui è possibile prestare l’attività lavorativa senza pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro (ossia fino alla data presunta del parto ovvero sino a quella effettiva).

Pur alla luce dei nuovi orientamenti, rimane in vigore l’obbligo di trasmettere all’Inps il certificato telematico di gravidanza, da parte di un medico del SSN o con esso convenzionato. Ne consegue, conclude l’Istituto, che le lavoratrici continuano a “dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche” (Circolare numero 106/2022).

Scarica la Circolare Inps numero 106 del 29-09-2022

Paolo Ballanti

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