Maternità anticipata: quando si chiede, durata, indennità

Paolo Ballanti 29/09/22
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Come richiedere la maternità anticipata? La normativa italiana si preoccupa di tutelare i lavoratori di fronte a determinati eventi che possono temporaneamente impedirgli di prestare l’attività manuale e / o intellettuale per la quale sono stati assunti e, per questo motivo, percepire la retribuzione. 

A questo scopo l’Inps garantisce copertura economica, tra le altre, in occasione delle assenze per malattia e maternità, grazie all’erogazione di un’apposita indennità, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro. In occasione delle gravidanze, la tutela dell’Istituto opera per l’intero periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice, coincidente con i due mesi precedenti ed i tre successivi al parto.

A fronte, tuttavia, di determinate condizioni di salute dell’interessata o delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, la stessa potrebbe essere costretta ad assentarsi anticipatamente dal lavoro. Analizziamo quindi in dettaglio come comportarsi in questi casi e quali tutele economiche e normative prevede la legislazione nostrana.

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Indice

Maternità anticipata: cosa prevede la legge

Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 (articolo 16) vieta di adibire le donne al lavoro nel periodo che intercorre tra:

  • I due mesi precedenti la data presunta del parto (cui si somma l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, avvenuto oltre il termine);
  • I tre mesi successivi al parto.

Per determinare il periodo di astensione dal lavoro precedente il parto, si calcolano due mesi a ritroso rispetto alla data presunta dell’evento, senza tuttavia includere quest’ultima nel computo.
Se, ad esempio, la data presunta del parto è il 16 settembre, il congedo di maternità precedente il parto sarà dal 16 luglio al 15 settembre (compreso).

In deroga a quello che è il periodo ordinario di astensione dal lavoro (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) la normativa consente alle lavoratrici di anticipare l’assenza, in caso di:

  • Gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa;
  • Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;
  • Lavoratrice che svolge un’attività faticosa o insalubre ovvero che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute, senza possibilità di essere spostata ad altre mansioni.

In queste ipotesi, pertanto, la lavoratrice si assenta dal lavoro anticipatamente, sino all’inizio del congedo obbligatorio di maternità.

Maternità anticipata per gravi complicazioni della gravidanza

L’astensione anticipata per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose è richiesta direttamente dalla lavoratrice all’Asl. La domanda dev’essere corredata dal certificato medico di gravidanza, attestante le condizioni dell’interessata.
L’Asl ha a sua volta sette giorni, dalla ricezione della documentazione, per fornire una risposta. Trascorso il periodo citato la domanda si intende accolta. In caso di provvedimento di diniego, i motivi devono essere comunicati tempestivamente alla lavoratrice, la quale ha la possibilità di presentare, entro i dieci giorni successivi, ulteriori documenti ed osservazioni. 
Nell’ipotesi di conclusione positiva dell’istruttoria, l’interdizione anticipata dal lavoro decorre dalla data di inizio dell’assenza della lavoratrice. Quest’ultima, come sottolineato dal Ministero del lavoro nella Risposta ad Interpello del 28 novembre 2016 numero 25/I/0006584, deve coincidere con “il primo giorno di assenza” risultante dal Libro unico del lavoro (LUL) e “giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice”.

Un’ipotesi particolare è quella della lavoratrice assunta con contratto part-time presso più datori di lavoro.
In queste situazioni, ancora la Risposta ad Interpello del 28 novembre 2016, dovrà “essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati”.

Maternità anticipata: condizioni di lavoro pregiudizievoli

L’interdizione anticipata dal lavoro può essere riconosciuta in presenza di:

  • Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli;
  • Attività pericolosa, faticosa o insalubre.

A differenza dell’ipotesi precedente, la richiesta di maternità anticipata può essere avanzata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Destinatario della richiesta è l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).
All’Ispettorato dev’essere trasmessa una dichiarazione del datore di lavoro in cui risulti, in maniera chiara, l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, a causa di elementi tecnico-oggettivi riguardanti l’organizzazione aziendale.

Ricevuta l’istanza, l’Ispettorato può svolgere una serie di verifiche ed eventualmente delegare all’Asl gli accertamenti di carattere sanitario.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dev’essere in ogni caso adottato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa. Decorso il suddetto periodo, la domanda si considera accolta. L’Ispettorato ha comunque la possibilità di svolgere direttamente le verifiche necessarie, senza ricorrere all’acquisizione di un parere medico. Quando è richiesto, l’accertamento medico è comunque vincolante.

In caso di accoglimento della richiesta, il provvedimento di interdizione anticipata riporta la data a partire dalla quale la dipendente è tenuta ad assentarsi dal lavoro. L’ITL può, in ogni caso, disporre l’immediata astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro produca una dichiarazione da cui risulti l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, ferma restando la possibilità di effettuare successivi accertamenti.

Maternità anticipata: copertura economica

I periodi di interdizione anticipata della lavoratrice in forza sono economicamente coperti grazie all’indennità Inps, prevista per il congedo obbligatorio ordinario. La prestazione a carico dell’Istituto è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale la recupera in sede di pagamento dei contributi all’Inps con modello F24.
La misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (RMG), moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di congedo. Per il calcolo della RMG si fa riferimento al periodo di paga mensile o quadri-settimanale scaduto ed immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Ad essere indennizzate dall’Inps sono tutte le giornate comprese nel periodo di assenza, eccezion fatta per:

  • Le festività cadenti nei periodi di maternità e le domeniche, nel caso degli operai;
  • Le festività cadenti di domenica, per gli impiegati.

Maternità anticipata: quando è pagata direttamente dall’Inps

In una serie tassativa di ipotesi l’Inps corrisponde direttamente l’indennità, senza avere come tramite il datore di lavoro. Ci si riferisce a:

  • Operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati;
  • Lavoratori assunti a termine per attività stagionali;
  • Domestici;
  • Disoccupati o sospesi senza trattamento di Cassa integrazione;
  • Lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Il pagamento diretto è altresì previsto nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro per:

  • Impossibilità oggettiva;
  • Procedure concorsuali;
  • Pagamento diretto della Cassa integrazione;
  • Decisione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, accertato l’inadempimento da parte dell’azienda;
  • Eventi insorti nel corso dell’attività dell’azienda successivamente cessata;
  • Rifiuto.

Paolo Ballanti

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