Tassi Euribor manipolati. La Cassazione frena sui rimborsi di massa

Redazione 22/05/24
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La Corte di Cassazione, con l’ultima sentenza del 3 maggio, si è pronunciata ancora sulla questione dei tassi Euribor, frenando forse un po’ rispetto alla precedente ordinanza n. 34889 emessa lo scorso 13 dicembre 2023, che aveva fatto nascere il caso rimborso tassi dei mutui.

Con questa ordinanza era stata decisa la nullità del tasso applicato al contratto di leasing determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor accertato tra settembre 2005 e maggio 2008 – dalla Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, che aveva sanzionato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE.

In sostanza l’ordinanza sui tassi Euribor aveva ribaltato ribaltato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel tempo, e che aveva escluso che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dalla legge, con la conseguenza che la nullità dei contratti “a monte” non poteva estendersi ai contratti stipulati “a valle” ove non si fosse provato che l’istituto mutuante aveva partecipato all’accordo anticoncorrenziale.

La pronuncia dello scorso dicembre 2023 non aveva comunque scalfato l’operato di alcuni tribunali (Milano e Torino ad esempio) che, non si sono accodati alla decisione della Cassazione e hanno continuato a respingere le domande di nullità delle clausole degli interessi parametrati all’Euribor.

Indice

Sentenza Cassazione sui Tassi Euribor

Questo fino alla nuova sentenza della Cassazione sui tassi Euribor: la numero 12007 del 3 maggio, appunto. La decisione in questione è andata in queta direzione:

“Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma” > approfondisci il tema su Diritto.it

La Cassazione quindi sembra aver in parte tirato i remi in barca, rispetto alla precedente ordinanza 2023 sui rimborsi tassi euribor. Sembra ora voler cercare un equilibrio tra le parti.

Con la sentenza del 3 maggio sulla manipolazione dei tassi Euribor, quindi, viene escluso che i contratti nei quali vi siano clausole di parametrazione degli interessi all’Euribor siano in tutti i casi e a prescindere nulli, precisando che il riferimento all’Euribor può diventare illecito solo in presenza di consapevolezza e intenzionalità – da parte di uno dei contraenti – di riferirsi e di utilizzare un parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali.

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