Maggiorazione ANF giornalisti 2021: come funziona, importi, compatibilità

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Maggiorazione ANF per giornalisti 2021, come funziona? La maggiorazione ANF, operativa dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, vale anche per i soggetti appartenenti alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO. In particolare, l’art. 5 del D.L. n. 79/2021 riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di:

  • 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

A tal fine, con la Circolare n. 9 del 19 luglio 2021, l’INPGI ha fornito utili indicazioni in merito alle modalità di indicazione dell’importo della maggiorazione ANF, in favore del datore di lavoro.

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Vediamo quindi in dettaglio i campi che l’azienda dovrà compilare all’atto della denuncia mensile in procedura DASM.

Maggiorazione ANF 2021: campo di applicazione

L’ANF è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta dal decreto legge è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

Maggiorazione ANF giornalisti 2021: importi

L’Istituto – come previsto dall’art. 76 del Dpr. 30 maggio 1955, n. 797, dallo Statuto e dal vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali della Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO – ha in carico la gestione degli Assegni per il Nucleo familiare (ANF) per i giornalisti assicurati, che sono corrisposti nelle medesime misure previste per i soggetti assicurati presso il regime previdenziale generale gestito dall’INPS.

L’art. 5 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’ANF, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La predetta maggiorazione sarà anticipata dal datore di lavoro, unitamente all’importo dell’Assegno per il nucleo familiare spettante.

La maggiorazione ANF giornalisti 2021 è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 11, della L. n. 296/2006.

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Maggiorazione ANF giornalisti 2021: aspetti di compatibilità

Il D.L. n. 79/2021 ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare.

L’art. 4 del medesimo decreto legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare. Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’assegno temporaneo.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al Dpr. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi. Pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’assegno temporaneo.

Maggiorazione ANF giornalisti 2021: indicazioni in procedura DASM

Tuttavia, in fase di recupero degli importi corrisposti, nella predisposizione delle denunce contributive mensili (procedura DASM), l’importo della maggiorazione dovrà essere indicato separatamente dall’ANF, utilizzando gli appositi campi predisposti:

  1. nella sezione retribuzione individuale del giornalista, oltre al campo riferito agli ANF corrisposti, sarà presente il campo “Maggiorazione ANF D.L. 79/2021”, in cui l’azienda potrà indicare l’importo della maggiorazione corrisposta al giornalista interessato;
  2. nella sezione “totali e stampe – altri contributi”, tra le voci di debito, in aggiunta alla voce “Rimborso ANF  non dovuti”,  sarà presente una nuova voce  “Rimborso Maggiorazione ANF non dovuta”, in cui l’azienda potrà indicare le eventuali maggiorazioni non spettanti già corrisposte, ai fini del rimborso all’INPGI.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi a partire dal luglio 2021, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet, entro il 31 luglio 2021.

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Daniele Bonaddio

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