L’obbligo della Pec evita all’avvocato la domiciliazione ex lege presso la cancelleria

Redazione 22/06/12
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Le Sezioni unite civili con la sentenza 10143/12, pubblicata il 20 giugno, definiscono e fanno chiarezza sul ruolo della Pec rispetto alla domiciliazione degli avvocati che svolgano cause in fori diversi da quelli in cui siano iscritti.

Infatti, in caso di mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il relativo giudizio, entra in gioco l’obbligo, introdotto dalla legge 183/11, di indicare negli atti di parte l’indirizzo di mail certificata che l’avvocato ha comunicato all’Ordine. In tal modo si eviterà la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita.

La legge di stabilità 2012 ha cercato di innovare il quadro normativo esistente modificando gli articoli 366 e 125 Cpc. E ad apportare le modifiche sono stati rispettivamente l’articolo 25, comma 1, lett. i), n. 1), della legge 183/11 e lo stesso articolo 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta dell’articolo 2, comma 35-ter, lett. a), Dl 138/11, convertito dalla legge 148/11.

La Suprema Corte interviene così con una interpretazione “adeguatrice” in termini di prospective overruling: l’obiettivo finale è quello di semplificare le notifiche e le comunicazioni, sfruttando un mezzo già legislativamente previsto e costituito quale la Pec. Alla luce di questo il nuovo articolo 125 Cpc prevede l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, cosa che consente una modalità semplificata di notificazione (articolo 149 bis Cpc). E anche l’articolo 366 Cpc, che prescriveva un analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, contempla l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione.

Da quando opera tale potere di “salvataggio” dell’avvocato inadempiente da parte della Pec? Dal 1 febbraio 2012, perché le norme processuali contenute nella legge di stabilità trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183/11, ovvero quindi un mese dopo il primo gennaio scorso.

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