Gli importi, come precisato nella nota esplicativa del 20 marzo 2013, sono stati aumentati del 5,6535% rispetto alle tabelle del 2011.
In particolare il cd. punto base passa da € 1.375,00 a € 1.452,00.
Cambia anche il valore del giorno di inabilità assoluta, che passa da € 91,00 (con possibilità di aumento personalizzato fino a €136,00) a €96,00 (e la possibilità di aumento è fissata a €144,00).
Modificati anche gli importi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per il quale è stata prevista una forbice (minimo-massimo) i cui importi ora sono:
– per ciascun genitore per la morte di un figlio, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il figlio nel caso di morte del genitore, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il coniuge non separato e il convivente sopravvissuto, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il fratello in caso di morte del fratello, da € 23.600,00 a € 141.620,00;
– per il nonno in caso di morte del nipote, da € 23.600,00 a € 141.620,00.
Ricordo che a partire dal 2011 la Cassazione (dapprima con la sentenza n.12408/11 e poi con la n. 14402/11) ha definito le tabelle di Milano come “le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione”.
Per il resto l’impianto delle tabelle è rimasto assolutamente invariato (per rendersene conto basta confrontare la nota esplicativa che accompagna queste tabelle, linkata sopra, alla nota esplicativa che accompagnava l’aggiornamento del 2011).