Legge regionale 98/1981 su parchi e riserve. Legittimità costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 212 del 2014, depositata il 18 luglio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale 98 del 1981 in materia di istituzione di parchi e riserve.

Con la sentenza citata, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata avverso la l.r. 98 del 1981 dichiarando la illegittimità per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) della Carta Costituzionale degli artt. 6 e 28.
Il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP, patrocinato dall’avv. Giuseppe Gambuzza e tra i promotori di un ricorso al TAR per ottenere l’annullamento del decreto di istituzione della Riserva dei Pantani della Sicilia Sud Orienta (D.D.G. A.R.T.A. 577 del 2011) ha evidenziato che le norme della Regione Siciliana in materia di istituzione di Parchi e Riserve, l.r. 98/1981, non prevedono affatto la partecipazione al procedimento da parte delle comunità locali e pertanto sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117 seconda comma lett. s) della Carta Costituzionale e dell’art. 22 della L. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette).

Peraltro, in quella sede, il Consorzio ha sottolineato come già prima della istituzione della Riserva avesse chiesto alla Regione di procedere ad un aggiornamento del Piano Regionale Parchi e Riserve in considerazione del mutato stato dei luoghi e degli interessi coinvolti rispetto alla data di adozione del Piano regionale risalente al 1991.
Con la ordinanza n. 960 del 2013, il TAR aveva ritenuto di dovere applicare al caso di specie le norme di cui alla l.r. 98/1981 ed ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale proposta non manifestamente infondata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, riunitasi in pubblica udienza il 24 giugno 2014, ha ritenuto fondate le doglianze sollevate dal Consorzio di Tutela con riferimento agli articoli 6 e 28 della l.r.98 del 1981, in quanto in entrambi i casi, “sono previste forme di partecipazione di gran lunga meno garantistiche di quelle statali in tema di partecipazione degli enti territoriali locali al procedimento di istituzione delle aree naturali regionali protette: l’unico e limitato segmento “consultivo” è previsto, infatti, genericamente e indistintamente, a favore di figure soggettive prive di qualsiasi caratterizzazione “individualizzante” e in riferimento alla mera facoltà di ‘presentare osservazioni’, non già, peraltro, in relazione al provvedimento istitutivo di una determinata area protetta, ma solo alla pubblicazione della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”.

La Corte ha evidenziato come la violazione del diritto di partecipazione sia stata resa ancora più grave dal fatto che il Decreto di istituzione della Riserva abbia omesso di considerare le sollecitazioni provenienti dal Territorio al confronto tra i diversi interessi in gioco prima di procedere alla istituzione della Riserva.

La Corte quindi ha concluso: “Le disposizioni qui in esame, pertanto, omettendo di assicurare, in particolare ai Comuni, la possibilità di rappresentare sul piano procedimentale, secondo le opportune forme, i molteplici interessi delle relative comunità, risultano in contrasto con i parametri evocati e vanno dichiarate, in parte qua, costituzionalmente illegittime”.
Adesso la palla passa alla politica e all’amministrazione che ha perso un’occasione per essere vicina ai territori e per incarnare, attraverso i propri atti amministrativi, l’interesse delle comunità locali che vivono e operano su un determinato territorio.

Giuseppe Gambuzza

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