In vigore dallo scorso 9 agosto, la Legge 106 sulla disabilità (L.106/18 luglio 2025), riconosce una serie di tutele ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Gli strumenti previsti dal legislatore sono in realtà già noti e riguardano, in particolare, il riconoscimento del diritto ad un congedo biennale non retribuito (articolo 1) e, al tempo stesso, la possibilità di fruire di permessi aggiuntivi retribuiti (articolo 2) per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti.
Non manca poi (articolo 1, comma 4) l’accesso prioritario allo smart working per i dipendenti che concludono il periodo di congedo biennale non retribuito.
Particolare attenzione è poi rivolta ai lavoratori autonomi (articolo 1, comma 3) grazie al diritto alla sospensione dell’attività lavorativa, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
Ecco un dettaglio sulle patologie che danno diritto ai permessi speciali e congedi introdotti dalla Legge 106.
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Indice
Congedo biennale Legge 106
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, possono ottenere un periodo di assenza dal lavoro (congedo) per una durata, continuativa o frazionata, non superiore a 24 mesi.
Nel corso del congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- non matura anzianità di servizio.
L’assenza (irrilevante ai fini previdenziali) è compatibile con il “concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo” (articolo 1, comma 1).
Al dipendente, in ragione del fatto che il congedo non è utile per l’accesso e la misura della pensione, è concessa la possibilità di riscattare il periodo di assenza mediante versamento dei relativi contributi, nel rispetto della normativa di legge vigente sulla prosecuzione volontaria.
La normativa (articolo 1, comma 1, ultimo periodo) concede comunque la possibilità alla contrattazione collettiva di contemplare disposizioni di maggior favore rispetto a quanto appena descritto.
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Congedo operativo dal 9 agosto 2025
La disciplina sul congedo biennale è operativa dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge numero 106/2025.
Accesso prioritario al lavoro agile per disabilità
Decorso il periodo di congedo biennale (articolo 1, comma 4) il dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto di accedere prioritariamente, ove la prestazione contrattualmente prevista lo consenta, alla modalità di lavoro agile (smart working) ai sensi della Legge numero 81/2017.
L’elenco delle patologie che danno diritto alle tutele
La legge 106 non fornisce un elenco tassativo, ma rinvia genericamente alle categorie di:
- Malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce;
- Malattie croniche o invalidanti (anche rare) che determinino una invalidità pari o superiore al 74%
Per individuare concretamente le patologie che rientrano in queste categorie, è necessario far riferimento ai criteri utilizzati dall’INPS e dalle Commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile. Sulla base delle tabelle ministeriali, si può stilare un elenco indicativo ed esaustivo delle principali patologie che potrebbero dare diritto ai nuovi benefici previsti dalla legge 106, purché abbiano comportato il riconoscimento dell’invalidità ≥ 74%.
Ecco un elenco delle principali patologie, che danno diritto ai nuovi permessi e congedi.
Patologie oncologiche |
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Tumori maligni in trattamento attivo o in follow-up (qualsiasi localizzazione) |
Leucemie, linfomi, mieloma multiplo |
Melanomi ad alto rischio di recidiva |
Neoplasie con esiti di chirurgia mutilante o invalidante |
Tumori pediatrici |
Malattie neurologiche e neurodegenerative |
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Sclerosi multipla |
Morbo di Parkinson avanzato |
SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) |
Alzheimer e altre demenze in fase avanzata |
Epilessia farmacoresistente con crisi frequenti |
Paralisi cerebrali infantili |
Esiti di ictus invalidanti |
Malattie rare e genetiche |
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Fibrosi cistica |
Distrofie muscolari |
Sindrome di Rett |
Atrofia muscolare spinale |
Malattie mitocondriali |
Emofilia grave |
Malattia di Gaucher, Niemann-Pick, Pompe |
Patologie cardiologiche e respiratorie gravi |
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Scompenso cardiaco avanzato |
Cardiomiopatie dilatative con limitazione funzionale |
Ipertensione polmonare severa |
BPCO stadio severo e molto severo |
Asma bronchiale grave |
Malattie autoimmuni e sistemiche |
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Lupus eritematoso sistemico con danno d’organo |
Artrite reumatoide severa |
Sclerodermia sistemica |
Malattia di Behçet con manifestazioni neurologiche o oculari |
Psoriasi grave con artropatia |
Malattie renali ed epatiche |
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Insufficienza renale cronica in dialisi o in attesa di trapianto |
Trapianto renale |
Cirrosi epatica scompensata |
Trapianto epatico |
Altre patologie ad alto impatto invalidante |
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Diabete mellito tipo 1 con complicanze (retinopatia, nefropatia, neuropatia) |
Gravi malattie reumatologiche |
Immunodeficienze primitive severe |
Grave obesità patologica (con BMI > 40 e complicanze) |
Gravi esiti post-traumatici (cranio-encefalici, spinali) |
Come certificare le malattie?
La certificazione delle malattie oncologiche o invalidanti / croniche (articolo 1, comma 2) è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Tutele anche per i lavoratori autonomi
A fronte del manifestarsi di malattie oncologiche ovvero invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, i lavoratori autonomi, sempre secondo la Legge 106, hanno diritto ad una sospensione dell’attività svolta in via continuativa per il committente, per un periodo non eccedente i 300 giorni per anno solare.
I permessi della Legge 106
Il successivo articolo 2 riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, il diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Permessi dal 1° gennaio 2026
Le disposizioni di cui all’articolo 2 in materia di permessi aggiuntivi decorrono dal 1° gennaio 2026, a differenza del congedo biennale che, al contrario, opera dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge numero 106/2025.
Prescrizione medica
Il diritto ai permessi è subordinato ad apposita prescrizione del medico di medicina generale ovvero del medico specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata.
Visite ed esami
I permessi possono essere fruiti dai dipendenti per rendersi a visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Permessi anche per i figli
Il diritto a 10 ore annue di permessi è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento.
I permessi sono retribuiti
A differenza del congedo biennale di cui all’articolo 1 (non retribuito), i permessi orari della Legge 106 beneficiano di:
- un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia;
- copertura previdenziale e assistenziale figurativa ai fini, tra le altre cose, dell’accesso e della misura della pensione.
Nel settore privato l’indennità economica a copertura delle ore di permesso è anticipata in busta paga dai datori di lavoro, per conto dell’INPS, salvo poi essere dagli stessi recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.
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