Le reti di imprese

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E’ ormai un luogo comune che le imprese italiane, essendo di piccole dimensioni, non riescono più a competere nei mercati internazionali.

I dati sull’andamento della bilancia commerciale e del Pil lo confermano. Basti pensare che nel 2010 si è raggiunto un deficit di dimensioni storiche di quasi 30 miliardi di euro. Anche la tendenza poco promettente del Pil italiano sta lì a dimostrarlo (- 5,1 nel 2009, + 1,5 nel 2010, probabilmente 0 nel 2011).

Continuare con il consueto modello di business può quindi risultare poco salutare per buona parte del sistema imprenditoriale italiano.

Ecco dunque che vanno valutati nuovi modelli di business, e fra questi quello di lavorare in rete con altre imprese, sia dello stesso settore merceologico, sia di settori complementari, o a valle o a monte della filiera.

Va detto che le reti di imprese possono essere di due tipi, informali, oppure formalizzate da un contratto di rete.

Come accade nelle coppie, non è necessario una formalizzazione dell’unione (es. il matrimonio), perché il rapporto si dimostri di successo, ma non c’è dubbio che la presenza di regole scritte, in parte dettate dalla legge, ed in parte riportate nel contratto, sulla base della libera scelta tra le parti, può favorire uno svolgimento sereno ed efficace della collaborazione tra imprese.

La rete di imprese è disciplinata dall’art. 42 della legge 122/2010, e bisogna partire da questa norma per comprendere le potenzialità dello strumento messo a disposizione delle imprese per migliorare la propria capacità competitiva.

In effetti è proprio questo l’obiettivo che il legislatore ha previsto per la Rete, come si desume dalla lettura della norma.

Infatti, l’art. 42 ricorda che lo scopo della Rete deve essere quello di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

In altre parole, la Rete dovrebbe consentire alle imprese che ne fanno parte di incrementare i propri ricavi, o di ridurre i propri costi, e pertanto di ottenere maggiori profitti.

Come questi obiettivi possano essere conseguiti, la norma, giustamente, non dice nulla. Spetta quindi alle aziende, caso per caso, individuare le modalità concrete, ossia le attività specifiche che possono consentire il raggiungimento di tali finalità.

Queste modalità, ovvero attività, dovranno poi essere esplicitate nel contratto di rete di imprese, in quanto assumono una valenza fondamentale, ed un riferimento necessario per l’avvio e lo svolgimento dell’attività della Rete stessa.

Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da eseguire da sole, non avendo le competenze necessarie.

Questo è il caso probabilmente della realizzazione di prodotti complessi, oppure della penetrazione in mercati esteri, o ancora dell’offerta di servizi impossibili da offrire individualmente, in quanto troppo impegnativi (es. assistenza in aree lontane).

Di conseguenza, dal punta di vista pratico, la Rete potrebbe occuparsi di attività di realizzazione di prodotti (beni e servizi), di ricerca, di marketing, di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe erogare anche servizi di trasporto di interesse comune, oppure servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, o ancora quelli di natura finanziaria.

Massimiliano Di Pace

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