Le Province regionali della Sicilia sono incostituzionali, parola di TAR

Massimo Greco 10/01/14
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Che nel nostro Paese le Regioni a Statuto speciale fossero cinque è un fatto istituzionale noto a tutti, meno noto è invece che tra le cinque Regioni ve ne sia una che risulta più speciale delle altre. La Regione Siciliana non può non aspirare a questo primato per tantissime ragioni che ci porterebbero troppo lontani dall’ubi consistam della presente riflessione. Mentre appena pochi giorni addietro il Tar Sardegna con sentenza n. 881 del 13/12/2013 accoglie il ricorso della Provincia di Cagliari avverso il commissariamento sine die dei propri organi di governo in attesa della riforma dell’ente intermedio, in Sicilia il Tar di Palermo ha depositato in queste ore la sentenza di rigetto n. 17 del 09/01/2014 del ricorso presentato dall’Unione delle Province Siciliane avverso il commissariamento delle Province Regionali.

Per i non addetti ai lavori questo apparente differenziato trattamento potrebbe provocare incredulità e disorientamento. Gli addetti ai lavori non dovrebbero avvertire i medesimi sintomi, tuttavia proprio sulla questione, abbiamo registrato che anche in ambiti cosiddetti “tecnici”, attorno ai quali si è tanto dibattuto sulle varie ipotesi di riforma dell’ente intermedio in Sicilia, alcune questioni in ordine alla tipicità dell’ordinamento locale siciliano non sono apparse così pacifiche.

Tutto nasce dal modello di ente intermedio di cui la Sicilia si è dotata attraverso il proprio Statuto. Ed è in questo differente modello che si cela la differenza fondamentale rispetto all’ente intermedio delle altre Regioni (comprese quelle a Statuto Speciale) meglio conosciuto col nome di Provincia. Orbene, se nel resto d’Italia l’ordinamento delle autonomie locali prevede all’art. 114 della Costituzione tre tipologie di ente territoriale di governo (Comuni, Province e Città metropolitane), nella Regione Siciliana, l’unica tipologia di ente territoriale di governo è rappresentata dai Comuni che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto possono liberamente consorziarsi per la gestione di servizi di area sovra comunale (oggi area vasta). Abbiamo più volte spiegato [1] che l’ente intermedio introdotto dal legislatore siciliano con la l.r. n. 9/86 si configura quale atto di mechanè, ovvero di furbizia istituzionale,  proprio perché mal si concilia con lo spirito istituzionale dell’art. 15 dello Statuto che, a differenza del tradizionale ente territoriale di governo del resto d’Italia (dotato delle tre forme di autonomia: amministrativa, finanziaria e politica), non consente l’attribuzione allo stesso anche dell’autonomia politica.

Così come abbiamo pure cercato di spiegare, con argomentazioni giuridiche e con supporto giurisprudenziale di rango costituzionale, che la riforma del Titolo V° che ha introdotto le Province nella Costituzione non si applica alle Regioni a Statuto Speciale, che in materia di ordinamento degli enti locali esercitano una potestà esclusiva. Peraltro, su questo punto si era già pronunciata nel lontano 1955 la soppressa Alta Corte per la Regione Siciliana che aveva censurato la fictio iuris operata dal legislatore regionale. Oggi il Tar Palermo, nel respingere il ricorso avverso i commissariamenti operati dal Governo regionale in attesa della programmata riforma dell’ente intermedio, è costretto a confermare quanto già detto con precedente sentenza n. 1276/2012, ma con maggiore enfasi: “Anzi, ad avviso del Collegio, potrebbe non andare esente da censure di incostituzionalità proprio la sistematica ordina mentale recata nella legge regionale del 1986 che si intende modificare, la quale ha sostanzialmente disciplinato l’ente provincia – in contrasto con il ridetto art. 15 – alla stregua di un ente elettivo della collettività di riferimento”.

Nove mesi (se consideriamo solo la vigente legislatura) sono andati in fumo per non sapere, e/o volere, seguire quella che per alcuni di noi è sempre stata la via maestra [2], e cioè non quella di ostacolare con argomentazioni giuridiche poco credibili la riesumazione dei Liberi Consorzi di comuni previsti dall’art. 15 dello Statuto, ma di adeguare le disposizioni statutarie, ancorchè di rango costituzionale, introducendo (o sanando) quelle Province Regionali che temerariamente il legislatore siciliano della l.r. n. 9/86 ha inteso introdurre nell’ordinamento regionale.

Adesso, dopo una siffatta sentenza del Tar che sembra “cadere a fagiolo” (anche per la strana tempistica con la quale è stata emessa – poco più di un mese dall’udienza pubblica e per di più in un periodo di ferie natalizie) il Governatore Crocetta avrà un motivo in più per ritornare all’Arena di Giletti ad elogiare la bontà della sua proposta di riforma degli enti intermedi siciliani.

[1] Si consenta il rinvio a Massimo Greco, “Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni. Riflessioni su una scelta di politica emozionale”, in “La faccia intermedia del Leviatano”, Novagraf, dicembre 2011, Assoro(EN); “La temuta incostituzionalità della legge istitutiva delle “Province Regionali” in Sicilia” in Forum di Quaderni Costituzionali, 27/06/2012; “L’istituzione dei liberi consorzi di comuni in Sicilia e la trappola dell’art. 15 dello Statuto speciale”, in AltaLex, quotidiano d’informazione giuridica pubblicato sul web all’indirizzo www.altalex.com, 21/08/2013;

[2] Si consenta il rinvio a massimo Greco, “Dalle Province siciliane ai liberi consorzi di Comuni. Percorso metodologico”, su Rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo www.dirittodeiservizipubblici.it, 26/06/2013

Massimo Greco

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