La tutela della privacy sbarca anche in farmacia

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Con il provvedimento del 19 gennaio scorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il suo parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, sottopostogli dal Ministero della Salute, recante la normativa di attuazione del D.Lgs. n. 153/2009 sull’individuazione di nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale potranno svolgere nuovi servizi e compiti di tipo assistenziale a favore del cittadino, tra i quali le prenotazioni delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie accreditate, la riscossione dei pagamenti previsti a carico del cittadino nonché la consegna dei referti relativi agli accertamenti effettuati presso tali strutture.

Il coinvolgimento del Garante Privacy nella redazione della normativa di attuazione è stato dettato dalla necessità di assicurare che tali nuovi servizi siano svolti nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

In buona sostanza, il decreto ministeriale ha oggi recepito quelle che erano state le indicazioni rese dal Garante Privacy durante la fase delle consultazioni, tra cui l’obbligo per il farmacista e gli operatori addetti ai menzionati servizi di rendere l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e di raccogliere dal paziente il consenso al trattamento.

Parere favorevole, inoltre, è stato reso sulla previsione di munire le farmacie di spazi espressamente dedicati per l’erogazione di tali servizi al fine di garantire, tra l’altro, il rispetto di distanze di sicurezza tra un paziente e l’altro durante lo svolgimento dell’attività.

Parallelamente è stato indirizzato al Ministero della Salute un monito sulle misure che dovranno essere attuate per disciplinare la modalità di conservazione dei dati contenuti nel sistema di refertazione digitale che consentirà al farmacista di consegnare al paziente una copia stampata del referto, avente valore legale ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, considerato che, stando a quanto espressamente ipotizzato dal Garante Privacy, tale sistema dovrà prevedere delle misure di sicurezza tali per cui il farmacista avrà diritto di accedere ai dati sanitari del paziente al solo fine della consegna del referto, senza tuttavia permettere la raccolta dei dati sensibili contenuti nel referto stesso in una banca dati.

Altra misura di sicurezza anticipata dal Garante Privacy concerne l’opportunità di prevedere che anche gli incaricati allo svolgimento di detti servizi all’interno delle farmacie siano destinatari di norme di condotta analoghe a quelle contenute nel Codice Privacy in materia di segreto professionale in ambito sanitario.

Occorrerà, quindi, un rigoroso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali da parte di quei farmacisti che decideranno di implementare i servizi a favore del cittadino.

Federica Busetto

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