La responsabilità dell’intermediario a seguito di diffida stragiudiziale

Ius On line 19/12/11
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Tribunale di Milano, 16 luglio 2007
Parti: XXX c. Yahoo Italia S.r.l.
FATTO
Il ricorrente ha domandato al Tribunale di Milano di ordinare alla Yahoo Italia S.r.l. di inibire l’inserimento da parte di un proprio utente all’interno del sistema di indicizzazione offerto dal motore di ricerca in questione di alcune pagine web attraverso cui era possibile visualizzare fotogrammi che riproducevano l’immagine del ricorrente.
Nei propri scritti difensivi, la società resistente ha dedotto di aver prontamente rimosso dal proprio motore di ricerca le pagine web oggetto di discussione, con la conseguenza che queste non erano più accessibili agli utenti della rete.
La Yahoo Italia S.r.l. aveva, infatti, proceduto a disattivare l’account dell’utente che aveva caricato le immagini riproducenti il ricorrente a causa della violazione delle regole di registrazione dell’utenza che impongono di indicare dati anagrafici veritieri e corretti da parte dell’utente che intende registrarsi.
DECISIONE
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso sul presupposto della cessazione della materia del contendere in quanto la società resistente, in epoca precedente all’instaurazione del procedimento, aveva già disattivato l’account dell’utente che aveva caricato i menzionati fotogrammi.
Con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente in merito al presunto ritardo con cui in ogni caso la Yahoo Italia S.r.l. si sarebbe attivata per rimuovere le menzionate pagine web, il giudice ha chiarito che “il coinvolgimento del prestatore (intermediario) non responsabile della violazione debba avvenire in fase esecutiva – attuativa del provvedimento giudiziale (di merito o cautelare) contro l’autore dell’illecito”, a nulla rilevando a tal proposito la ricezione di precedenti diffide stragiudiziali.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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