Ivie, in vigore l’Imu per le case all’estero: calcolo aliquote e detrazioni

Redazione 02/01/13
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Neanche il tempo di posare i calici per l’arrivo del nuovo anno e subito si affacciano nuove, minacciose nubi fiscali all’orizzonte. Non stiamo parlando del tanto reclamato in queste ore fiscal cliff americano, che ha monopolizzato le cronache mondiali nei giorni di festa, ma di imposte nuove di zecca che da oggi si trovano a gravare sui contribuenti italiani.

Un po’ passata nel dimenticatoio nelle scorse settimane, ma attesa da mesi, è la cosiddetta Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. In sostanza, una sorta di Imu oltreconfine, che è entrata in vigore proprio con l’arrivo del nuovo anno.

A definire le ultime modalità applicative della tassa sulle case all’estero è stata proprio la legge di stabilità 2013, che ha visto in extremis lo slittamento del primo anno di applicazione della gabella su beni mobiliari e immobiliari detenuti in terra straniera.

Nella fattispecie, in base al maxiemendamento alla legge di bilancio fino al 2015, non verrà considerato l’anno 2011, ma l’imponibile partirà esclusivamente dal 2012, di modo che eventuali cifre già versate saranno ritenute valide come acconti per i dodici mesi appena conclusi, cosicché riguardo il 2013 potranno essere evitate alcune scadenze per effetto della prima tranche scaduta lo scorso 9 luglio.

In aggiunta, con la versione finale della legge di stabilità è stata anche decisa un’aliquota agevolata dello 0,4% – già in vigore ad esempio per i rappresentanti dell’amministrazione italiana presso istituzioni sovranazionali come la Commissione europea – su tutti quei caseggiati situati in territorio non italiano che fungano da abitazione principale.

Va ricordato, inoltre, che il versamento dell’imposta sul valore dei beni all’estero andrà fatto seguire a quello Irpef, allacciandosi a modalità e regolamentazione propria della tassa sul reddito.

In principio, però, a “importare” l’Ivie nel fisco italiano ci aveva pensato il decreto Salva Italia 201/2011, che aveva introdotto il nuovo caposaldo dell’imponibilità di immobili esteri per soggetti sottoposti a regimi fiscali italiani, con richiamo allo 0,76% del valore, esenzione entro i 26381 euro e cancellazione del tributo in caso di quote non superiori a 12 euro.

Quindi, a chiarire la situazione era intervenuta la circolare n. 28/E del 02/07/2012 emanata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva disposto come l’imposta ricadesse sui residenti in Italia con titolarità dei diritti reali su edifici all’estero, estromettendo, per questa via, la nuda proprietà.

Naturalmente, non tutti i Paesi esteri possono garantire il medesimo regime di tassazione. A questo proposito, la classificazione proposta è quella tra immobili realizzati in Paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, e quelli invece sorti al di fuori di questi confini.

Per case e altre costruzioni in terra continentale – naturalmente la categoria più affollata – va preso come riferimento il valore catastale dell’immobile – al pari dell’IMU – con relativo ricalcolo per opera del Paese ospitante in materia di reddito e patrimoniale.

Infine, arriviamo alle detrazioni, che riguardano il credito d’imposta equivalente alla cifra versata a livello patrimoniale per l’anno in esame, sempre nello Stato, com’è ovvio, in cui si trova l’immobile soggetto a Ivie.

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