L’informativa al socio sulla riunione dell’assembleare viene data mediante produzione dell’avviso di convocazione, redatto dagli amministratori e contenente luogo,data,ora dell’assemblea, nonché le materie iscritte all’ordine del giorno.
Nelle società cosiddette “chiuse”, che sono la gran parte, l’avviso va trasmesso in una delle forme riportate nello statuto (raccomandata,email,fax) almeno 8 giorni prima della convocazione. Nell’avviso può essere indicata la data della seconda convocazione,che non va tenuta il medesimo giorno della prima.
L’avviso di convocazione è importante, in quanto consente al socio di esercitare una serie di diritti : ove mancasse, la delibera sarebbe nulla.
I lavori dell’assemblea sono diretti dal presidente dell’assemblea stessa, coadiuvato da un segretario. Entrambi sottoscrivono il verbale (compilato dal segretario), che, in caso di assemblea straordinaria, è di competenza del notaio. Il socio o i soci in possesso,anche congiunto, di almeno un terzo del capitale sociale può o possono dichiararsi non informati sulle materie all’ordine del giorno, chiedendo il rinvio dell’assemblea di non oltre cinque giorni.
L’assemblea si costituisce rispettando un quorum, ma non sempre. Per esempio, nell’assemblea ordinaria di seconda convocazione, essa viene tenuta, qualunque sia il capitale rappresentato. In prima convocazione il quorum corrisponde alla presenza di almeno il 50% del capitale. Nell’assemblea straordinaria in prima convocazione c’è solo il quorum deliberativo: oltre il 50% del capitale.In seconda convocazione sono presenti quorum costitutivo e deliberativo : rispettivamente oltre un terzo del capitale , ed almeno due terzi del capitale presente.
Nella fase terminale della riunione assembleare ha luogo la votazione sulla proposta di delibera che solitamente è sottoposta dall’organo amministrativo. Il socio può votare a favore o contro, e può astenersi dall’esprimere il voto. L’astensione equivale a voto contrario.
Assunta la decisione, questa viene verbalizzata. Anche il verbale come l’avviso di convocazione ha la sua importanza e, ove mancasse, la delibera sarebbe nulla. Ad ogni modo, il verbale può essere redatto successivamente al termine dell’assemblea, ma senza ritardo.
Il verbale viene poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e, se ricorrono gli estremi dell’articolo 2436 c.c., la delibera viene iscritta presso il registro delle imprese. In buona parte dei casi, la data di iscrizione presso tale registro coincide con quella dell’efficacia della delibera. Ma vi sono dei casi in cui tale efficacia è differita nel tempo, come, per esempio, nella delibera ex art. 2445 c.c. per riduzione volontaria del capitale sociale, o anche in quella ex art. 2357 bis,comma 1,caso 1), c.c. per il riscatto e l’annullamento delle azioni. Altra efficacia differita nel tempo è quella della delibera di fusione o scissione. La delibera assembleare, poi, se comporta pregiudizio ai diritti dei titolari di azioni diverse da quelle ordinarie deve essere convalidata dall’assemblea speciale (ex art.2376 c.c.), formata dai predetti titolari. Se la delibera riguarda la modifica delle condizioni del prestito obbligazionario, essa deve avere il supporto della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti.
Infine, la delibera, pur presa, pur efficace ed esecutiva, può essere annullata su azione di impugnativa (ex artt. 2377 e 2379 c.c.) riguardante casi di annullabilità e di nullità, mentre l’approvazione del bilancio può essere soggetta ad un’azione di annullamento fra la data di approvazione di un bilancio e quella del bilancio successivo.
Come è facile notare, l’iter assembleare è complesso, è lungo e non è detto che i suoi effetti si concludano con la chiusura della riunione dei soci, anzi spesso tali effetti si spiegano ex post.
Chiudiamo, segnalando che all’assemblea partecipano gli amministratori, e devono partecipare i sindaci ( salvo sanzione).Non vanno osservate le formalità della convocazione, qualora siano presenti tutti i soci (anche quelli titolari di azioni diverse) ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Si ha, in tal caso, l’assemblea cosiddetta totalitaria, nell’ambito della quale la dichiarata non informazione su determinate materie (che possono essere tutte) all’ordine del giorno da parte di socio,amministratore,sindaco produce la non trattazione di quelle materie e, quindi, la mancata decisione in ordine alle stesse.
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