Isola spartitraffico non segnalata, vi è responsabilità dell’Ente

Il Tribunale di Termini Imerese ha emesso una sentenza a seguito di un tragico incidente stradale nel quale è stato coinvolto un motociclista.

Quello che si è accertato dalla sentenza è l’affermazione di un principio giuridico volto a responsabilizzare le amministrazioni locali in materia di circolazione stradale e tutela delle strade, soprattutto per quanto concerna la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale. Infatti i giudici hanno affermato che vi è una esplicita responsabilità dell’Ente locale proprietario della strada.

 Prima di addentrarci nello specifico, è opportuna una riflessione sul dettato dell’art. 14 del Codice della Strada, che configura i Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  1. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  2. b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

  1. a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
  2. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

Nel caso di specie della sentenza, il sinistro si era verificato in presenza di un’aiuola stradale spartitraffico. L’art. 42 Segnali complementari, sancisce che i segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

  1. a) il tracciato stradale;
  2. b) particolari curve e punti critici;
  3. c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

Nello stesso articolo si legge che nel regolamento vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Il regolamento del Codice della Strada, agli articoli 175 e seguenti, dettano le normative per i dispositivi di segnalazione di ostacoli; le modalità di realizzazione delle isole di traffico e la segnalazione delle isole di traffico.

Da questa lettura si apprende che il regolamento di attuazione del codice della strada impone espressamente al proprietario della strada l’apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta. Così, allo stesso modo, l’approssimarsi di un’isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell’isola.

In verità, si legge in sentenza, sono pochi i casi in cui gli enti tenuti alla manutenzione delle strade devono apporre i cartelli segnalatori. In primis la sentenza ha accertare la responsabilità dell’Ente locale in quanto responsabile della strada, essendo lo stesso proprietario dell’arteria stradale e dell’opportuna segnaletica verticale ed orizzontale posta in loco, ove è avvenuto il sinistro. La responsabilità è ascritta per non aver provveduto a disporre la segnaletica necessaria all’approssimarsi di un’isola spartitraffico come previsto dall’ art. 177 del Reg. di attuazione del Codice della Strada, condannandolo a risarcimento del danno in misura adeguata.

Altra responsabilità, oltre quella del conducente dell’autovettura, ritenuta come concorrente alla causazione dell’evento è altresì concorsa quella della vittima dal momento che non risultava indossare il casco protettivo oggi obbligatorio ai sensi di legge. Fatto accertato dai rilievi svolti dagli agenti operanti e ripostati nel fascicolo processuale.

 Pacifico in giurisprudenza è anche il principio secondo cui in materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale, nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno andrà ridotto proporzionalmente alla colpa ascrivibile alla vittima, quantificando il risarcimento dovuto in favore degli attori deve essere ridotto a mente dell’art. 1227 cc del 20%.

Ciò posto, prima di esaminare nello specifico le singole tipologie di danni richiesti dagli attori, deve ricordarsi che, con l’importante decisione dell’11 novembre 2008 n. 26972, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c., affermando che il “risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”.

Redazione MotoriOggi

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