Integrazione al minimo, ok per gli assegni di invalidità contributivi: istruzioni ufficiali Inps

Paolo Ballanti 03/03/26
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L’esclusione dall’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo è da considerarsi incostituzionale. A stabilirlo la sentenza della Consulta del 3 luglio 2025, numero 94.

Al fine di gestire le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale sulle domande di assegno di invalidità e sui ricorsi giacenti e non ancora definiti è intervenuto INPS con apposita Circolare numero 20 del 25 febbraio 2026.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Indice

Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

La Legge n335/1995, contenente la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” prevede all’articolo 1, comma 16 che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.

La sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025, numero 94 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 16 nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Come precisa INPS con Circolare numero 20/2026 per effetto della pronuncia della Consulta il comma 16 cessa di produrre effetti e non trova più applicazione” a “decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza” in Gazzetta Ufficiale.

Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

La pronuncia della Corte costituzionale interessa l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1, della Legge 12 giugno 1984, numero 222, ossia il trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.

Prima della sentenza numero 94/2025 INPS ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo a beneficio dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato:

  • con il sistema retributivo;
  • con il sistema misto.

Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

A seguito della sentenza in parola l’integrazione al minimo è estesa agli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

  • con il sistema contributivo (a beneficio dei soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996);
  • in favore di quanti hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
  • a carico della Gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, datato 2 maggio 1996, numero 282.

Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

Qualora l’assegno ordinario di invalidità abbia un importo inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione è integrata, nel limite massimo dello stesso trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.

Per gli assegni di invalidità non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione.
Quest’ultima si concretizza nel mantenimento dell’assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.

Pertanto, se si superano i limiti reddituali si incorre nell’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo.

Da quando opera l’integrazione al minimo?

La sentenza della Consulta produce effetti dal 10 luglio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, l’integrazione al minimo opera per gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, quale primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza numero 94/2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.

In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

Gestione delle domande di integrazione al minimo

Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, precisa l’Istituto, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate:

  • in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità;
  • in sede di ricostituzione dell’assegno;

successivamente al 9 luglio 2025 e quelle giacenti a tale data “devono essere esaminate secondo i criteri indicati al paragrafo 4” della circolare INPS e sopra descritti.

Per le richieste di integrazione già definite in base al comma 16 dichiarato incostituzionale possono essere “riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato”, chiarisce ancora l’Istituto.

Gestione dei ricorsi

Le istruzioni fornite dall’INPS si applicano ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione della sentenza della Consulta nonché a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultino giacenti e non ancora definiti.

Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

In presenza dei requisiti di legge e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo si trasforma in pensione di vecchiaia contributiva:

  • al compimento dell’età pensionabile di 67 anni per il biennio 2025-2026, in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale, annualmente rivalutato, ovvero ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia;
  • al compimento di 71 anni di età, per il biennio 2025-2026, da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026) in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.

La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi del citato comma 16, articolo 1, Legge numero 335/1995.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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