Questa è la novità prevista dalla legge di stabilità 2013 e si applica ai lavorati che fanno domanda per la pensione d’inabilità a partire dal 1° gennaio 2013, mentre nel caso di lavoratori pubblici si applica a quanti cessano dal servizio dalla suddetta data nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio, almeno stando a quanto riporta la circolare n.140 che l’Inps ha reso nota ieri.
La pensione di inabilità scatta nel caso di una grave infermità che determina l’impossibilità assoluta per il lavoratore di compiere ogni attività riguardante il proprio impiego. La prestazione è di natura definitiva e succede all’assegno di invalidità (triennale), in seguito alla cessazione definitiva di ciascuna attività lavorativa e alla rinuncia alle indennità di disoccupazione.
Il requisito minimo per poter beneficiare della pensione di inabilità sono cinque anni di contributi versati all’Inps, ossia almeno 260 contributi settimanali, dei quali tre (cioè 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 240, della legge n.228/2012), dichiara l’Inps, ha stabilito che per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità dei contributi utili, purché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione d’inabilità in una delle predette gestioni.
La novità, dichiara l’Inps, si applica ai lavoratori privati che facciano domanda di pensionamento a cominciare dal 1° gennaio, mentre qualora i lavoratori fossero pubblici (ex Inpdap) a quanti cessano dal servizio dalla predetta data. La novità si applica anche a coloro che siano già titolari di assegno di invalidità e chiedano il riconoscimento della pensione di inabilità a cominciare dal 1° gennaio; invece non si applica a quei lavoratori che, pur titolari di assegno ordinario d’invalidità, abbiano conseguito il riconoscimento dello stato d’inabilità entro il 31 dicembre 2012.
L’Inps, prosegue nella circolare, intende per contribuzione disponibile ai fini della liquidazione della pensione d’inabilità, quella non impiegata per la liquidazione di una qualsiasi pensione. Tra l’altro non è disponibile l’eventuale contribuzione utilizzabile per la liquidazione di supplementi di pensione. Inoltre, in caso di coincidenza dei periodi contributivi delle diverse gestioni, degli stessi si può tenere conto una volta sola.
In via ordinaria il lavoratore presenta la domanda di pensione di inabilità all’istituto cui da ultimo è iscritto; in presenza di più iscrizioni, il lavoratore può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. In ultimo, l’Inps chiarisce che la domanda di pensione di inabilità può contenere, in subordine, la richiesta di assegno ordinario d’invalidità. In questo caso, se la pensione non è liquidata, il fascicolo è trasmesso d’ufficio dalla gestione che non prevede l’erogazione dell’assegno di invalidità a quella in cui, invece, sia previsto.
Fonte: ItaliaOggi
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