Indennizzo chiusura attività commerciale: domanda, importo, durata

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Torna l’indennizzo chiusura dell’attività commerciale. E questa volta il ripristino è definitivo. Infatti, a distanza di circa due anni – la misura si era arenato sul finire dell’anno 2016 – la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha reso strutturale il bonus economico mensile, pari a 513 euro (che corrisponde al trattamento minimo mensile INPS per l’anno 2019) per i commercianti che si sono visti costretti ad abbassare le serrande del proprio negozio in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d’età).

Per averne diritto è necessario il possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’età anagrafica minima pari a 62 anni per gli uomini, ovvero 57 anni per le donne.

Al ritorno dell’incentivo economico, fa compagnia anche l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%, divenuto anch’esso definitivo, destinato in parte a finanziare proprio il Fondo che garantisce la copertura economica della misura. Le istruzioni operative su come inviare la domanda, l’ammontare dell’importo spettante, nonché la durata e decorrenza dell’indennizzo in questione, sono state esplicitate all’interno della Circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019. Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (cd. bonus rottamazione negozi).

Indennizzo chiusura attività commerciale: a chi è rivolto

Per prima cosa risulta fondamentale individuare i destinatari dell’incentivo. Sul punto, il documento di prassi include coloro che sono iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.

Ma non solo. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985, ma non i loro coadiutori.

Diversamente, non rientrano tra i destinatari della norma – a titolo esemplificativo – gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, i procacciatori e agenti d’affari, gli agenti assicurativi, gli agenti immobiliari, i promotori finanziari, ecc.

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Indennizzo chiusura attività commerciale: requisiti soggettivi

Come anticipato in premessa, per poter fruire dei 513 euro mensili è necessario:

  • aver compiuto almeno 62 anni, se uomo, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Da notare che i 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

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Indennizzo chiusura attività commerciale: requisiti oggettivi

Oltre ai requisiti di tipo soggettivi, il bonus economico è altresì subordinato alla condizione che i predetti soggetti abbiano:

  • cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale;
  • cancellato la propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA.

Indennizzo chiusura attività commerciale: da quando decorre

In genere, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Tuttavia, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, la decorrenza degli indennizzi non potrà esser antecedente al 1° febbraio 2019.

Indennizzo chiusura attività commerciale: contributo aggiuntivo

La stabilizzazione dell’indennizzo viene accompagnato dal versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,09%, così suddivisa:

  • lo 0,07% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 207/1996;
  • lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Indennizzo chiusura attività commerciale: come presentare domanda

È possibile accedere alla misura previo invio della domanda sul sito INPS, tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dalla sezione “Tutti i servizi”. In caso si riscontrino difficoltà nell’utilizzo del canale telematico, in alternativa, è possibile inoltrare l’istanza tramite:

  • Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS;
  • Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

Indennizzo chiusura attività commerciale: incompatibile con altri redditi

L’indennizzo, chiaramente, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale (libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale). Pertanto, il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. Infatti, l’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro tra quelle indicate.

Non costituisce, invece, causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice.

Per quanto riguarda la compatibilità dell’indennizzo con eventuali altri trattamenti previdenziali, l’INPS fa presente che la prestazione è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

Indennizzo chiusura attività commerciale: durata

Infine, quanto alla durata, l’INPS ricorda che il bonus spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti. Al riguardo, si precisa che laddove il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

 

Daniele Bonaddio

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